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Sentenza — n. 10949/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10949/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da Giuseppina Taverniti e Francesco Galati, condannati per il delitto di tentata estorsione e di usura ai danni di Caterina Pacetta con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo 2001, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 26 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2023.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10949/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa istruzione penale per appropriazione indebita corruzione nell'esecuzione forzata prove acquisite illegalmente frode nel pignoramento procedimento per falsità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Taverniti Giuseppina, nata a Catanzaro il 21/09/1980 2. Galati Francesco, nato a Catanzaro il 20/01/1977 avverso l'ordinanza emessa in data 16/10/2024 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da Giuseppina Taverniti e Francesco Galati, condannati per il delitto di tentata estorsione e di usura ai danni di Caterina Pacetta con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 10 marzo 2001, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 26 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2023.

La Corte di appello di Salerno ha rilevato l'assenza di novità e di decisività degli elementi indicati dalla difesa in relazione al tema della attendibilità della persona offesa. L'istanza di revisione, infatti, si fonda sul decreto di citazione a giudizio della persona offesa per reati di truffa e di appropriazione indebita di monili; questa istanza, tuttavia, si risolverebbe in una rivalutazione critica dell'attendibilità della persona offesa Caterina Pacetta, che ha già formato oggetto di un incisivo e penetrante vaglio dai parti dei giudici di merito.

Le condizioni di disagio economico della persona offesa, infatti, erano ben note alla Corte di appello di Catanzaro, in quanto costituivano la ragione del gravoso prestito usurario che la stessa aveva contratto, rivolgendosi a Galati e a sua moglie Taverniti.

2. Gli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento. Con unico motivo i difensori deducono la violazione degli artt. 192, 630 e 634 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte di appello, inoltre, nell'ordinanza impugnata avrebbe motivato in termini meramente apparenti, in quanto avrebbe proceduto ad una lettura atomistica e parcellizzata delle prove nuove prodotte dalla difesa. I difensori rilevano che il novum dedotto nella richiesta di revisione è costituito non solo dal decreto di citazione a giudizio della persona offesa per i reati di truffa e di appropriazione indebita, ma anche dell'intero fascicolo di tale processo.

Questi atti dimostrerebbero l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e la necessità di escutere nuovamente la persona offesa al fine di verificarne l'attendibilità. La condanna di Galati e Tavernini si fonderebbe, infatti, esclusivamente sulle dichiarazioni di Pacetta, che nel corso del processo per usura, è stata espressamente ritenuta persona non attendibile dal giudici del riesame e dalla Corte di cassazione. Non sarebbe, peraltro, chiaro se la Pacetta abbia utilizzato le somme ricevute da Galati per far fronte alle proprie esigenze economiche o se abbia aggravato il proprio dissesto.

Dagli atti di questo processo sarebbero, inoltre, emersi i rapporti confidenziali e di frequentazione tra Taverniti e Pacetta, l'assenza di minacce rivolte da Galati ai danni della persona offesa, l'anomala e improvvisa decisione di Galati di rinunciare agli interessi per ottenere la restituzione del solo capitale e i numerosi protesti subiti dalle Pacetta. Le dichiarazioni della persona offesa, dunque, avrebbero ricevuto numerose smentite dalle intercettazioni e dalle videoriprese eseguite. Avendo la ricorrente commesso reati di riciclaggio, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate secondo un criterio di valutazione della prova diverso da quello utilizzato dai giudici di merito.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 dicembre 2024, il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.

2. Deducendo un unico motivo nell'interesse di entrambi i ricorrenti, i difensori censurano la violazione degli artt. 192, 630 e 634 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sulla base di una lettura atomistica e parcellizzata delle nuove prove prodotte dalla difesa.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 - 01). È, dunque, inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071 - 01). La Corte di Appello di Salerno, con motivazione puntuale e logica, certamente non apparente, ha escluso la natura innovativa del decreto di citazione e degli atti allegati all'istanza di revisione.

Il Collegio ha tratto il convincimento logico e, dunque, non sindacabile in questa sede, secondo cui la situazione di difficoltà economica in cui versava la persona offesa del delitto di usura l'aveva indotta ad appropriarsi di monili di clienti e che tale circostanza era già emerse con chiarezza nel processo di cui si chiede la revisione. Le allegazioni prodotte dalla difesa, dunque, sono state congruamente ritenute prive dei requisiti della novità e della decisività perché relative ad una situazione di fatto già nota e oggetto di valutazione da parte della Corte di appello di Catanzaro nella sentenza del 26 aprile 2022.

4. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual