Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated recidivism application based on prior convictions. The court rejects the argument that later convictions should be excluded. The decision upholds the specific and reiterated recidivism finding. The court clarifies that only convictions prior to the new crime count. The ruling emphasizes the temporal sequence of criminal acts. The judgment confirms the lower court's penalty adjustment. The decision relies on established jurisprudence regarding recidivism rules. The court finds the appellant's arguments legally unfounded. The final outcome is the rejection of the cassation appeal. The legal principle of temporal sequence is strictly applied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Francesco Laezza's appeal against the Second Section of the Court of Appeal of Naples regarding his sentence for attempted extortion. Laezza argued that the appellate court incorrectly included future convictions, such as for tax evasion and money laundering, which occurred after the alleged extortion crimes in 2020. The court clarified that only convictions existing and final before the new crime can establish recidivism, but confirmed the lower court's findings based on prior convictions for smuggling, robbery, and money laundering. Consequently, the court dismissed the appeal, upholding the aggravated recidivism finding and the increased sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 1; Art. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: For reiterated recidivism, only prior convictions existing and final before the new crime count; subsequent convictions cannot be used to establish the status of a recidivist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Laezza Francesco, nato a Napoli il 02/09/1991 avverso la sentenza emessa in data 15/02/2024 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Salvatore D'Antonio che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio, disposto dalla sentenza n. 11640 del 2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Francesco Laezza in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.600,00 di multa per il delitto di tentata estorsione, commesso a Napoli dal 12 giugno al 1 settembre 2020, aggravato ai sensi degli artt. 628, terzo comma n. 1, e 416-bis.1 cod. pen. e dalla recidiva reiterata e specifica.
2. L'avvocato Salvatore D'Antonio, difensore di Laezza, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il difensore premette che la sentenza rescindente ha rilevato che «la motivazione spesa per il riconoscimento della recidiva è quanto mai generica, non indicando le ragioni della ritenuta maggiore colpevolezza e pericolosità desunta dal rapporto tra fatti pregiudicanti e fatto oggetto di accertamento».
La Corte di appello ha riconosciuto la recidiva in ragione dei plurimi precedenti specifici riportati dall'imputato e, segnatamente, due contravvenzioni, una per guida in stato di ebbrezza e una per violazione della disciplina sulle armi, una condanna per rapina e lesioni personali, una condanna per il delitto di riciclaggio e due ulteriori condanne, rispettivamente per il delitto di evasione e per violazione del testo unico delle leggi doganali. Il difensore eccepisce che, tuttavia, il sindacato sulla recidiva deve fondarsi sulle condanne riportate dall'imputato al momento della commissione del fatto e non su quelle eventualmente intervenute successivamente.
La condanna per il reato di evasione e quella per il delitto di riciclaggio richiamate dalla Corte di appello sarebbero, tuttavia, successive alle condotte di tentata estorsione per cui si procede. L'unica condanna riportata dal ricorrente per un delitto contro il patrimonio, inoltre, risalirebbe al 2014 e, dunque, a sei anni prima delle condotte giudicate nel presente processo; la Corte di appello, tuttavia, non avrebbe motivato sulle ragioni che hanno indotto a ritenere Laezza recidivo, pur a fronte della distanza nel tempo tra i due reati.
3. In data 9 gennaio 2024 l'avvocato Salvatore D'Antonio ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.
2. Il difensore deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sulla recidiva reiterata.3. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., ma non già annullata. 3.1. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis: C. cost. sent., n. 192 del 2007 n. 192; sent. n. 198 del 2007 n. 198), hanno statuito che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.
U, n. 35378 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, precisato che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è, dunque, necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219, del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381-01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 03; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692 - 01). 3.2.
La Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, ha posto a fondamento dell'applicazione della recidiva reiterata e specifica i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato («che annovera oltre a due contravvenzioni, in materia di guida in stato di ebbrezza e di armi, una condanna per rapina e lesioni personali, una condanna per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. e ulteriori due condanne rispettivamente per evasione e per violazione del testo unico delle leggi doganali»); nella valutazione dei giudici di appello tali condanne dimostrano 3 -r- come la ricaduta nell'illecito volto a ledere il patrimonio altrui non fosse stata occasionale per il ricorrente, ma espressione di un più elevato grado di colpevolezza.
La Corte di appello ha, tuttavia, erroneamente citato anche la condanna del ricorrente per il delitto di evasione, che è indiscutibilmente successiva rispetto alla commissione della tentata estorsione giudicata nel presente procedimento. 3.3. Dal certificato aggiornato del casellario giudiziale acquisito in udienza, nel contraddittorio delle parti, risulta che anteriormente alle condotte giudicate nel presente procedimento (commesse dal 12 giugno al 1 settembre 2020), Laezza è stato condannato: - per violazione del testo unico delle legge doganali (commesso in data 3 agosto 2013 e giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 aprile 2015); - per il delitto di rapina aggravata (commesso in data 16 novembre 2009 e giudicato con sentenza divenuto irrevocabile in data 17 luglio 2017); - per il delitto di riciclaggio (commesso in data 24 ottobre 2016 e giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 6 febbraio 2019).
La Corte di appello, dunque, una volta emendato l'errore di diritto relativo alla menzione della condanna per evasione, ha congruamente motivato le ragioni per le quali la reiterazione dell'illecito per il ricorrente costituisce dimostrazione della maggiore pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura omologa dei reati contro il patrimonio commessi, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale non elevati tra i fatti accertati dalle sentenze passate in giudicato. 3.4.
La recidiva reiterata e specifica è, dunque, stata legittimamente applicata e congruamente motivata nel caso di specie.
4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
• Rigetta il r