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Ordinanza — n. 10857/2025 — snpen Generato dall'IA

Court denies home arrest leave for extradition hearings citing lack of vital necessity and attorney representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Fabio Balzarini Sorosina's request to leave his home arrest location for scheduled extradition and civil trial hearings. Although the applicant argued for participation in imminent proceedings, the court noted that his civil rights were already represented by a special power of attorney and that extradition proceedings are inherently managed by defense counsel. Consequently, the authorization was denied as the request failed to meet the strict criteria for exceptional life necessities under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 275-bis cod. proc. pen.; Art. 284 cod. proc. pen.: Authorization to leave home arrest requires exceptional vital necessity; parties in extradition proceedings are represented by defense counsel, precluding individual attendance unless vital interests are proven.

Parole chiave

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home arrest authorization extradition proceedings vital necessity exception defense counsel representation procedural code article 284

Disposizioni normative citate

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Art. 275-bis cod. proc. pen.
Fabio Balzarini Sorosina, persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod.
Art. 284 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod.
Art. 100 cod. proc. pen.
pen., delle "indispensabili esigenze di vita"; nè la richiesta può essere accolta come istanza di "traduzione" all'udienza nella quale la parte civile è notoriamente rappresentata dal difensore, munito di procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.).
d.lgs. n. 10 del 2021
Secondo un principio già affermato in tema di mandato di arresto europeo avverso la decisione sulla consegna, prima della riforma del d.lgs. n. 10 del 2021 (Sez.
art. 284 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod. proc. pen.
art. 275-bis cod. proc. pen
Fabio Balzarini Sorosina, persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod.
art. 284, comma 3 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod.
art. 100 cod. proc. pen
pen., delle "indispensabili esigenze di vita"; nè la richiesta può essere accolta come istanza di "traduzione" all'udienza nella quale la parte civile è notoriamente rappresentata dal difensore, munito di procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114
10 del 2021 (Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), nella fase del giudizio che si svolge dinanzi a questa Corte, qualunque sia la forma procedimentale adottata, "le parti sono rappresentate dai difensori".

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod. proc. pen. di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari proposta nell'interesse di: Balzarini Sorosina Fabio, nato a Brescia il 15/10/1963 esaminati gli atti relativi all'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA 1. Fabio Balzarini Sorosina, persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto ricercato a fini estradizionali dal Governo dell'Uruguay, è stato ritenuto estradabile con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 23 gennaio 2025 e impugnata con ricorso per cassazione, la cui trattazione è stata fissata per l'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione;

Con istanza rivolta a questa Corte il ricorrente, a mezzo del suo difensore, chiede l'autorizzazione ex art. 284 cod. proc. pen. ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per partecipare ad imminenti udienze e segnatamente: A) all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025 davanti al Tribunale di Brescia nel procedimento penale n. 1343/22, nel quale si è costituito parte civile; B) all'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione nel procedimento estradizionale in epigrafe;

c) nonché all'udienza camerale ex art.718 cod. proc. pen. davanti a questa Corte, in via di fissazione, per l'esame della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale.

2. Premesso che il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle sole istanze relative alle udienze già fissate, le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni. 2.1. La richiesta relativa al punto A) non trova fondamento in quelle "eccezionali" ragioni, previste dall'art. 284, comma 3 cod. proc. pen., delle "indispensabili esigenze di vita"; nè la richiesta può essere accolta come istanza di "traduzione" all'udienza nella quale la parte civile è notoriamente rappresentata dal difensore, munito di procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.). 2.2. Neppure risulta accoglibile la istanza sub B). Secondo un principio già affermato in tema di mandato di arresto europeo avverso la decisione sulla consegna, prima della riforma del d.lgs. n. 10 del 2021 (Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), nella fase del giudizio che si svolge dinanzi a questa Corte, qualunque sia la forma procedimentale adottata, "le parti sono rappresentate dai difensori".

P.Q.M.

Rigetta le richieste di autorizzazione. Co