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Sentenza — n. 10853/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10853/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il primo marzo 2023, ha assolto Michele Garofano dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314, comma secondo, cod. pen., perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10853/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per di più, secondo le dichiarazioni del teste Miozzi, per poter utilizzare l'auto di servizio occorreva un'autorizzazione rilasciata dal comandante della stazione, ma, quando l'auto veniva utilizzata da quest'ultimo, cioè dall'imputato, non occorreva alcunché. 2.2. Omessa motivazione in ordine a un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen. e violazione di legge. La Corte di appello non avrebbe accertato se il veicolo fosse stato distolto dall'effettiva finalità di servizio e se avesse prodotto un danno apprezzabile, nonostante su tale ultimo punto, con specifico motivo di appello, si era evidenziato che era stato consumato gasolio per circa 30,00 euro.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore uso di veicolo a motore infrazione alle norme della circolazione corsa di servizio guida senza autorizzazione spese di missione, di trasporto e di alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando nel resto.
art. 616 cod. proc. pen
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Garofano Michele, nato a San Lorenzo Maggiore il 29/7/1964 avverso la sentenza n. 219/2024 della Corte di appello di Campobasso olet 23/05/2Cdh Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il primo marzo 2023, ha assolto Michele Garofano dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314, comma secondo, cod. pen., perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando nel resto.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Inosservanza della legge penale e vizi della motivazione. Premesso che, sulla base delle dichiarazioni del teste Fabio Tozzi, la Corte di appello ha ritenuto che in più occasioni l'imputato aveva utilizzato l'autovettura di servizio per raggiungere la propria abitazione, mentre le auto dovevano essere riconsegnate in caserma a fine servizio, il ricorrente ha lamentato che non sarebbero state compiute indagini in ordine ai motivi dell'utilizzo dell'autovettura e, in particolare, alla possibilità di utilizzo per peculiari attività di indagine, svolte dall'imputato, quali, ad esempio, l'incontro con un confidente.

Per di più, secondo le dichiarazioni del teste Miozzi, per poter utilizzare l'auto di servizio occorreva un'autorizzazione rilasciata dal comandante della stazione, ma, quando l'auto veniva utilizzata da quest'ultimo, cioè dall'imputato, non occorreva alcunché. 2.2. Omessa motivazione in ordine a un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen. e violazione di legge. La Corte di appello non avrebbe accertato se il veicolo fosse stato distolto dall'effettiva finalità di servizio e se avesse prodotto un danno apprezzabile, nonostante su tale ultimo punto, con specifico motivo di appello, si era evidenziato che era stato consumato gasolio per circa 30,00 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Sulla base delle dichiarazioni del teste Fabio Tozzi la Corte d'appello ha ritenuto accertato che l'imputato, responsabile della Sezione Anticrimine Carabinieri di Campobasso, anziché riconsegnarle in caserma, aveva utilizzato due autovetture di servizio per spostarsi al mattino e alla sera rispettivamente dalla propria abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Da tali risultanze la menzionata Corte ha desunto la sussistenza del reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen. e ha applicato l'art. 131 bis cod. pen., atteso che il fatto poteva ritenersi di particolare tenuità, considerati la lieve entità del danno, cagionato alla P.A. dalla condotta dell'imputato, e il breve lasso temporale in cui la stessa era stata perpetrata.

Era risultato, infatti, che con gli otto viaggi effettuati erano stati consumati 21,4 litri di gasolio, per un costo totale di circa 30 euro, e la condotta era stata serbata nel breve lasso temporale dal 13 aprile al 17 aprile 2018, con una minima usura delle auto suddette.3. Alla luce di quanto precede va rilevato che la motivazione, con cui la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314, comma secondo, cod. pen., resiste ai rilievi censori del ricorrente. Questa Corte ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez.

U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296 - 01). Nel caso in esame, l'imputato ha utilizzato l'auto di servizio per più giorni, senza esserne autorizzato. Al riguardo, va ribadito che l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato, dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui esistenza e il cui contenuto devono essere specificamente provati (Sez. 3, n. 57517 del 27/09/2018, Rv. 274679).

Circostanza, quest'ultima, non soddisfatta dal ricorrente. Tale condotta, inoltre, ha arrecato un apprezzabile pregiudizio al patrimonio della P.A., in ragione dell'illegittimo consumo del carburante e dell'usura del mezzo, derivante dal suo ripetuto e non occasionale utilizzo. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi del reato di peculato d'uso mentre le doglianze del ricorrente sono infondate, con conseguente rigetto del ricorso.

4. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle