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Ordinanza — n. 10737/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior ruling's omission to remand for sentencing after acquittal on one count.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to a September 2024 decision that annulled a conviction without remanding the case for sentencing. The appellant argued the lower court failed to remand regarding a separate aggravated charge where the defendant had already received a final sentence. The court ruled that this omission constituted a material error requiring ex officio correction to ensure the defendant's sentence is properly recalculated.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.: The Supreme Court may correct material errors in its own decisions ex officio, including the omission of a necessary remand for sentencing when a prior acquittal leaves the penalty determination incomplete.

Parole chiave

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material error correction omission of remand sentencing recalculation ex officio intervention codice di procedura penale prescrizione del reato rideterminazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.
Letto l’art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il dispositivo della sentenza emessa il 17/09/2024 nel Proc.
art. 393 cod. pen
3.Nel caso in esame, la sentenza in oggetto disponeva l’ annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240
Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316

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Testo completo

o proposto da: Filice Salvatore,nato a Petilia Policastro lo 01/12/1966 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello RITENUTO IN FATTOe OSSERVATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino - investita del la richiesta da parte del Procuratore Generale di rideterminazione della pena in relazione al reato sub 25 nei confrontidi Salvatore Filice a seguito di sentenza emessa da questa Corte il 17 settembre 2024 - segnalava l’errore materiale dell a citata sentenza che - nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del 3 aprile 2024 in relazione al fatto contestato al capo 24 –ometteva di disporre rinvio al giudice ad quem in relazione al reato sub25 ai fini della determinazione della pena.

2. La Corte disponeva la formazione di autonomo fascicolo con fissazione della camera di consiglio exart. 625 bis cod. proc. pen.2.1. La norma in oggetto consente il ricorso straordinario nei confronti dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione in relazione a due diverse tipologie di vizio: l'errore materiale e l'errore di fatto. Il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.Si tratta di due categorie di vizi diversi dagli errori di valutazione e di giudizio – non impugnabili con tale rimedio-che conseguono o ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazioneo all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240; idem Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316). 3.Nel caso in esame, la sentenza in oggetto disponeva l’ annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 393 cod. pen. , così diversamente qualificato il delitto sub24.

A tale statuizione avrebbe dovuto fare seguitoex lege il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena relativamente al reato sub 25 (detenzione e porto di armi aggravato), per il quale il Filice aveva riportato condanna divenuta definitiva già a seguito della prima sentenza rescindente. Questa Corte, nondimeno, ometteva di disporre in tal senso. Trattandosi di una statuizione di diritto che prescinde da errori di valutazione e di giudizio, lasegnalata omissione va emendata ex officio con la correzione – integrazione del dispositivo.

4. Va , pertanto , disposta la correzione dell’errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza n. 1130 del 1 7 settembre 2024 nel proc. R.G. n. 19166/2024 di questa Corte nei confronti di Salvatore Filice nel senso che dopo le parole “estinto per prescrizione” si aggiungano le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”, invariato nel resto. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

P.Q.M.

Letto l’art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il dispositivo della sentenza emessa il 17/09/2024 nel Proc. R.G. 19166/2024 aggiungendo dopo le parole “estinto per prescrizione”le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorionei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”. Così deciso, 04/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariella Ianniciello Pierluigi Di Stefano