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Sentenza — n. 10508/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10508/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 15/04/2024 dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Renato Signoretta, condannato in esito al giudizio di primo grado alla pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi A11-T11.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10508/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che «contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)». L'ufficio di Procura ha fondato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'imputato sulla base di un solo elemento sopravvenuto, ossia la sentenza di condanna a severa pena detentiva, senza indicare alcun specifico elemento ulteriore a sostegno dell'istanza.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali pena privativa della libertà arresto precedenti penali gravi riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di Signoretta Renato, nato a Ionadi il 22/08/1976 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Daniela Marina Garisto, difensore dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 15/04/2024 dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Renato Signoretta, condannato in esito al giudizio di primo grado alla pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi A11-T11.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro che articola un unico motivo di annullamento per violazione di legge -in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.- e difetto di motivazione. Premesso che Renato Signoretta non è mai stato sottoposto a misura cautelare, deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione nel reato e del pericolo di fuga in conseguenza della sentenza di condanna a pena severa. L'entità della pena, l'assenza di un ampio periodo di presofferto, la circostanza che la contestazione del reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) fosse aperta e che il suo accertamento copra il periodo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado militano nel senso della sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che «contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)». L'ufficio di Procura ha fondato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'imputato sulla base di un solo elemento sopravvenuto, ossia la sentenza di condanna a severa pena detentiva, senza indicare alcun specifico elemento ulteriore a sostegno dell'istanza.

Tale elemento, però, di per sé non è sufficiente a fondare il provvedimento di applicazione di misura cautelare, dovendo essere valutato, in applicazione dell'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. sopra riportato, congiuntamente ad altri elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidivanza. Il Tribunale di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i fatti contestati all'imputato sono risalenti e che, da allora, non risultano collegamenti con il contesto ambientale all'interno del quale sono 4 maturati i fatti, per cui non vi sono elementi da cui desumere l'attualità elle esigenze cautelari, che non possono essere basate solo alla condanna a pena severa.

Tale motivazione resiste alle generiche censure contenute nel ricorso, in cui il ricorrente si limita a evidenziare come unico elemento sopravvenuto la sentenza di condanna.

P.Q.M.

Dichiara inammis