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Sentenza — n. 10504/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10504/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iuliano Francesco, nato il 28/10/1978 a Lamezia Terme avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 10504/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato, con il provvedimento indicato in epigrafe, la sentenza pronunciata in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Novara che aveva ritenuto Francesco Iuliano responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa falsità ideologica in documenti frode all'imposta sul valore aggiunto difesa penale licenziamento immediato per truffa frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino ha confermato, con il provvedimento indicato in epigrafe, la sentenza pronunciata in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Novara che aveva ritenuto Francesco Iuliano responsabile del reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iuliano Francesco, nato il 28/10/1978 a Lamezia Terme avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato, con il provvedimento indicato in epigrafe, la sentenza pronunciata in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Novara che aveva ritenuto Francesco Iuliano responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. L'imputato ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3. Nei confronti della medesima sentenza, come rappresentato dalla Corte di appello di Torino, era, peraltro, già stato presentato altro ricorso, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 14 novembre 2024, di tal che il provvedimento impugnato è divenuto da tale data irrevocabile. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Esso è stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato (con firma autenticata dal rappresentante del Direttore dell'istituto penitenziario presso il quale lo stesso è detenuto) in data 30 gennaio 2025, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

5. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così