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Sentenza — n. 10493/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as prescription is inadmissible when guilt is already established by prior judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the crime was already extinguished by prescription before the second-instance judgment. The defense argued the offense expired due to the suspended sentence period, while the prosecution contended the prior judgment on guilt barred this defense. The court ruled that since the defendant's liability was definitively established in earlier proceedings, the defense of prescription could not be applied to the suspended sentence portion.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; When a partial annulment leaves the finding of guilt intact, subsequent extinction of the crime by prescription is inadmissible as it cannot affect the established judgment.

Parole chiave

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prescription defense partial annulment judicial res judicata suspended sentence criminal procedure code sospensione di pena corruzione nell'esecuzione forzata ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Quindi, la possibilità di applicare l'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Quindi, la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024
Le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma si è limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria, vanno integralmente compensate (Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lora Lamia Donin Gianni, nato a Trivero il 16/01/1965 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni dell'avvocato Luigi Scudieri, difensore della parte civile Andrea Recordati, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Gianni Lora Lamia Donin alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di truffa, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 5000,00 liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile Andrea Recordati. Con sentenza n. 31477 del 24/05/29023 la seconda Sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso dell'imputato, ha annullato la predetta pronuncia limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata titolo di risarcimento del danno. La Corte di appello di Torino in sede di rinvio, in parziale riforma nella sentenza di primo grado, ha disposto che il pagamento della somma liquidata avvenga non in una unica soluzione ma in ratei mensili.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata alla costituita parte civile a titolo di risarcimento del danno. 2.2. Violazione di legge per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado. Nella prospettazione difensiva, tenuto conto del periodo di sospensione in primo grado (pari a mesi 5 e giorni 11) il reato si sarebbe prescritto il 28/06/2023.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va esaminato preliminarmente, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile. Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa al trattamento sanzionatorio, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01). Quindi, la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, per cui, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, tali cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisunn".

Nel caso di specie la sentenza della Corte di appello di Torino del 13/12/2022 era stata impugnata con ricorso per cassazione unicamente in riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno di denaro (cfr. sentenza n. 31474/2023 della seconda Sezione sopra richiamata). La mancata contestazione della responsabilità dell'imputato ha, quindi, determinato la formazione del giudicato su tale punto, che non può essere scalfito da cause estintive sopravvenute.

2. Anche il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che il giudice di rinvio non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento di questa Corte, non supera il vaglio di ammissibilità. Il perimetro del giudizio di rinvio, fissata con sentenza n. 31474/2023, era relativo all'apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato, al fine di verificare la sua capacità di pagare la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno. La Corte di appello di Torino ha effettuato tale accertamento, rilevando che la condizione di fallito non è necessariamente coincidente con quella di soggetto incapiente e che, nel caso di specie, è stato accertato, tramite la deposizione del curatore fallimentare, che, subito dopo il fallimento, l'imputato aveva proceduto a vendere alcuni beni, incassando il prezzo, e aveva effettuato prelievi in contanti di somme considerevoli.

Tali considerazioni, unitamente alla non considerevole entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, hanno consentito di escludere il dubbio in ordine alla capacità di soddisfare la condizione imposta. Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso, con cui contesta la rilevanza delle circostanze riferite dal curatore fallimentare e si prospetta del tutto genericamente il vizio di inversione dell'onere probatorio.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma si è limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria, vanno integralmente compensate (Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv. 285911 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Compensa integralmente tra le parti le spese di p