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Sentenza — n. 10390/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10390/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 maggio 2024, il Tribunale di Catanzaro applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giuseppe Walter Santoro pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. 2.E' impugnata dal Santoro, con motivi affidati al difensore di fiducia e sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la statuizione di confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro (una pistola marca CZ 75 Compact, cal. 9X21MI matricola 33421, catalogo 11382 e 52 cartucce cal. 9X21). Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge (art. 240, comma 2, cod. pen.) e omessa motivazione sulla necessità della misura ablativa perché non motivata con riferimento al pericolo che la libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Rileva, altresì, che l'arma e le munizioni sono regolarmente detenute e, pertanto, non sussiste la condizione di cui all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 10390/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Come correttamente allegato in ricorso l'arma e le munizioni sono regolarmente detenute (il dato risulta dalla deposizione in dibattimento del verbalizzante che aveva eseguito la perquisizione e il sequestro) e, pertanto, non si tratta di cose la cui detenzione costituisce di per sé reato in modo da rendere legittima la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici contrabbando di guerra detenzione di stupefacenti violenza di Stato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13 maggio 2024, il Tribunale di Catanzaro applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giuseppe Walter Santoro pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.E' impugnata dal Santoro, con motivi affidati al difensore di fiducia e sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la statuizione di confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro (una pistola marca CZ 75 Compact, cal.
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Testo completo

to e della pistola.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2024, il Tribunale di Catanzaro applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giuseppe Walter Santoro pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. 2.E' impugnata dal Santoro, con motivi affidati al difensore di fiducia e sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la statuizione di confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro (una pistola marca CZ 75 Compact, cal. 9X21MI matricola 33421, catalogo 11382 e 52 cartucce cal. 9X21). Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge (art. 240, comma 2, cod. pen.) e omessa motivazione sulla necessità della misura ablativa perché non motivata con riferimento al pericolo che la libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Rileva, altresì, che l'arma e le munizioni sono regolarmente detenute e, pertanto, non sussiste la condizione di cui all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con restituzione all'avente diritto della pistola e delle munizioni in sequestro.

2. Come correttamente allegato in ricorso l'arma e le munizioni sono regolarmente detenute (il dato risulta dalla deposizione in dibattimento del verbalizzante che aveva eseguito la perquisizione e il sequestro) e, pertanto, non si tratta di cose la cui detenzione costituisce di per sé reato in modo da rendere legittima la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.

3. Né sussistono condizioni per ritenere che l'arma e le munizioni fossero cosa pertinente al reato per cui si procede e che la loro disponibilità possa far presumere la reiterazione di ulteriori reati: a carico del ricorrente si è proceduto per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 rispetto al quale non è contestata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.

d) d.P.R. n. 309 cit. che ricorre quando il reato sia commesso da persona armata.

4. La cancelleria curerà l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della arma e delle munizioni in sequestro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 13 febbraio 2025 La Consigliera rel