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Sentenza — n. 10082/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Brescia court order for bail release due to flawed reasoning ignoring seized illicit items.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Tribunal's order releasing the defendant from custody, finding the reasoning fundamentally flawed. Although the lower court cited the defendant's removal from a specific criminal circle as grounds for releasing him, it completely ignored evidence of seized illicit items like money counting machines and GPS detectors found during execution. The court ruled that this omission constituted a distortion of facts, necessitating a new trial to properly assess current bail requirements.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When a lower court annuls a bail order solely on the basis of severed criminal links while omitting the evaluation of seized illicit items and other evidence of ongoing criminal activity, the decision is vitiated by a distortion of facts requiring annulment and remittal.

Parole chiave

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custodia in carcere mancanza di esigenze cautelari travisamento per omissione misure cautelari vizio di motivazione annullamento ordinanza rinvio per nuovo esame indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 309 c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, c
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di Fornasari Nicolò, nato il 20/07/1998 a Brescia avverso l'ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/10/2024 il Tribunale di Brescia ha annullato quella del G.i.p. del Tribunale di Brescia in data 05/08/2024, con cui era stata applicata a Nicolò Fornasari la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando che, pur in assenza di contestazioni in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di concorso › , in corruzione dell'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Di Leo, non sussistevano esigenze cautelari, stante il venir meno di collegamenti con Sandro Monteleone e la famiglia di costui.

2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Brescia. Deduce mancanza e vizio di motivazione, a fronte di atti specifici del procedimento. Segnala che in sede di esecuzione della misura cautelare nel settembre 2024 Fornasari era stato rinvenuto in possesso di smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, elementi che il Tribunale aveva del tutto omesso di valutare, sebbene di per sé indicativi dell'inserimento attuale in un contesto illecito, presumibilmente riconducibile a criminalità fiscale. Di qui il vizio che inficiava il provvedimento impugnato, incentrato sulla mancanza, nell'attualità, di esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La valutazione del Tribunale in ordine all'attuale insussistenza di esigenze cautelari si è fondata sull'allontanamento dell'indagato dal contesto della famiglia elit. Monteleone e sul fattUArfoTf risultavano altri contesti criminali in cui l'indagato era inserito. Va tuttavia rilevato che, come specificamente posto in evidenza nel ricorso, al momento dell'esecuzione della misura cautelare erano stati rinvenuti in possesso di Fornasari smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, cioè materiale in apparenza non confacente allo stato dell'indagato, in assenza di puntuali spiegazioni, e per contro evocativo della collateralità a contesti criminali, di cui il Tribunale ha invece dedotto immotivatamente l'insussistenza.

3. La motivazione risulta dunque viziata da travisamento per omissione, in quanto connotata dall'omessa valutazione di un dato esistente e potenzialmente decisivo, tale da imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, c