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Sentenza — n. 10081/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10081/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonio Albano avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. Antonio Albano propone ricorso per cassazione e, premesso di aver rinunciato ai motivi di riesame sui gravi indizi di colpevolezza, ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura applicata e sulla richiesta di sostituzione della misura con l'interdizione dall'esercizio della professione forense e sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio. In particolare, si rileva l'erronea valutazione delle "rinunce" e delle "revoche" degli incarichi, reputati come "aggravanti, anziché come sintomo di ravvedimento". 2.2 Violazione di legge in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità di misure più blande al contenimento del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen; Sentenza — n. 10081/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla adeguatezza della misura cautelare applicata al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione soggiorno obbligato abbandono del procedimento penale cancellazione dall'albo avvocati sanzione disciplinare divieto di esercizio della professione

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonio Albano avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Albano Antonio nato a Taranto 1'8/07/1964 avverso l'ordinanza emessa il 29 agosto 2024 dal Tribunale di Taranto Udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, Avv. Leonardo Pugliese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Antonio Albano avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen.

2. Antonio Albano propone ricorso per cassazione e, premesso di aver rinunciato ai motivi di riesame sui gravi indizi di colpevolezza, ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura applicata e sulla richiesta di sostituzione della misura con l'interdizione dall'esercizio della professione forense e sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio. In particolare, si rileva l'erronea valutazione delle "rinunce" e delle "revoche" degli incarichi, reputati come "aggravanti, anziché come sintomo di ravvedimento". 2.2 Violazione di legge in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità di misure più blande al contenimento del ricorrente.

In particolare, si rileva che l'ordinanza ha considerato un pericolo di inquinamento probatorio non ravvisato dal Pubblico ministero. Si insiste, inoltre, per l'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora o della misura interdittiva alla luce della produzione documentale attestante la cancellazione del ricorrente dall'Albo Speciale di Taranto, «la sospensione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati» e «l'avvio della procedura di radiazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2. L'ordinanza impugnata, infatti, pur motivando adeguatamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, anche specifici, non ha motivato adeguatamente sulla adeguatezza della misura cautelare applicata e sulla inidoneità di una misura meno afflittiva, alla luce della produzione documentale relativa non solo alle revoche e rinunce agli incarichi conferiti al ricorrente, ma anche alla sua cancellazione dall'Albo speciale, alla sospensione dall'esercizio della professione forense disposta in sede disciplinare nonché all'avvio del procedimento per la sua radiazione dall'albo degli avvocati.

Tale documentazione, infatti, è stata valutata in termini frammentari e, a tratti, meramente congetturali: si è, infatti, esclusa la rilevanza della cancellazione dall'elenco dei professionisti presso il Tribunale di Taranto in considerazione della possibilità di iscrizione negli elenchi di altri Tribunali, omettendo, però, di valutare congiuntamente la eventuale incidenza dei provvedimenti adottati in sede disciplinare nei confronti del ricorrente.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla adeguatezza della misura cautelare applicata al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. pro