Sentenza — n. 10080/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'appello presentato dal Pubblico ministero e disposto il ripristino della misura della custodia cautelare, precedentemente sostituita con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di Grazia Palamara in relazione al reato di concorso in truffa aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10080/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palamara Grazia nato a Sinopoli il 02/07/1969 avverso l'ordinanza emessa il 2 luglio 2024 dal Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. Danilo Ronnagnino, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'appello presentato dal Pubblico ministero e disposto il ripristino della misura della custodia cautelare, precedentemente sostituita con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di Grazia Palamara in relazione al reato di concorso in truffa aggravata.
2. Grazia Palamara ricorre per cassazione deducendo tre motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, posso essere esposti congiuntamente. In particolare, si deducono plurimi vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai seguenti profili: -illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove non ha considerato che il precedente aggravamento della misura cautelare era stato disposto esclusivamente in considerazione delle violazioni delle prescrizioni imposte con l'ordinanza genetica; -violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dal quale è stata illegittimamente desunta una sorta di presunzione assoluta, omettendo di considerare l'incidenza su detta presunzione degli elementi di novità considerati dal Tribunale, ovvero il ridimensionamento, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, del ruolo della ricorrente, l'effetto deterrente del periodo di carcerazione subito e il tempo trascorso in carcere (dal novembre 2022 al giugno 2024); - l'erronea valutazione in termini di assoluta neutralità del fattore "tempo", valutato dal Giudice della cognizione in correlazione con altri elementi incidenti sulla decisione di attenuazione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2. Va, innanzitutto, premesso che, in caso di ribaltamento di un provvedimento cautelare da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata (cfr., con riferimento al ribaltamento della decisione di rigetto della domanda cautelare, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep.2020, Di Matteo, Rv. 278797).
Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è carente proprio in relazione a tale profilo: la sua struttura argomentativa appare, infatti, calibrata più sull'ordinanza genetica, già confermata in sede di riesame, che sulla valutazione delle argomentazioni adottate dal Tribunale ai fini della sostituzione della misura custodiale. In particolare, nel provvedimento di ripristino degli arresti domiciliari il Tribunale ha considerato come elementi di novità sia le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che hanno confermato il ruolo secondario della ricorrente, anche alla luce del condizionamento da parte del marito, sia il lungo periodo di detenzione, a partire dal novembre 2022, del quale è stata riconosciuta la duplice valenza, sanzionatoria (rispetto alla precedente violazione delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari) e deterrente rispetto a future trasgressioni.
A fronte di tale complessiva valutazione, incentrata sulla attenuazione delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata, omettendo di valutare criticamente e complessivamente gli elementi sopra indicati e, soprattutto, l'incidenza sulla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare del lungo periodo di detenzione già sofferto, si è limitato a ribadire, in termini eccentrici rispetto alla valutazione del Tribunale, la sussistenza sia di un quadro gravemente indiziario (riproducendo la motivazione sul punto dell'ordinanza emessa in sede di riesame cautelare), sia delle esigenze cautelari individuate nel provvedimento genetico, richiamando, quale indice della negativa personalità della ricorrente, la documentazione prodotta dal Pubblico ministero che, tuttavia, si riferisce ad altri familiari coindagati.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2,