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Sentenza — n. 10061/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10061/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Lanzilotti Pasqualino nato a Carovigno il 20/07/1972 2) Lanzilotti Nicholas nato a Galatina il 23/10/1996 3) Lospedale Stefano nato a Brindisi il 28/03/1995 avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) e C), con rideterminazione della pena da parte della Corte; udito il difensore, Avv. Giacomo Lombardi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 10061/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pasqualino Lanzilotti, Nicholas Lanzilotti e Stefano Lospedale propongono ricorso per cassazione deducendo l'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati cui all'art. 337 cod. pen., maturata prima dell'emissione del decreto di citazione in appello (datato 13/11/23), e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Si rappresenta, al riguardo, che il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'emissione del decreto di citazione in appello, è stato emesso dopo il maturare dei sei anni necessari ai fini della prescrizione dei reati.

Parole chiave

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interruzione della prescrizione ritardo ingiustificato dell'azione penale osservanza dei termini perenzione dell'esecuzione della decisione durata eccessiva del procedimento tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di Pasqualino Lanzilotti, Nicholas Lanzilotti e Stefano Lospedale per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Pasqualino Lanzilotti, Nicholas Lanzilotti e Stefano Lospedale propongono ricorso per cassazione deducendo l'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati cui all'art. 337 cod. pen., maturata prima dell'emissione del decreto di citazione in appello (datato 13/11/23), e la violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., maturata prima dell'emissione del decreto di citazione in appello (datato 13/11/23), e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Lanzilotti Pasqualino nato a Carovigno il 20/07/1972 2) Lanzilotti Nicholas nato a Galatina il 23/10/1996 3) Lospedale Stefano nato a Brindisi il 28/03/1995 avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) e C), con rideterminazione della pena da parte della Corte; udito il difensore, Avv. Giacomo Lombardi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di Pasqualino Lanzilotti, Nicholas Lanzilotti e Stefano Lospedale per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 337 cod. pen.

2. Pasqualino Lanzilotti, Nicholas Lanzilotti e Stefano Lospedale propongono ricorso per cassazione deducendo l'omessa dichiarazione della prescrizione dei reati cui all'art. 337 cod. pen., maturata prima dell'emissione del decreto di citazione in appello (datato 13/11/23), e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Si rappresenta, al riguardo, che il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'emissione del decreto di citazione in appello, è stato emesso dopo il maturare dei sei anni necessari ai fini della prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365). Come rilevato dal ricorrente, nel caso di specie tra l'emissione della sentenza di primo grado (4/11/2016) e l'emissione del decreto di citazione a giudizio in appello non è stato compiuto alcun atto interruttivo, cosicché essendo decorso tra i due atti un periodo superiore al termine ordinario di prescrizione dei reati di cui all'art. 337 cod. pen., va accolta la doglianza difensiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti in relazione ai reati di cui ai capi B) e C).

Detto annullamento va, inoltre, disposto senza rinvio, avendo questa Corte tutti gli elementi per procedere alla rideterminazione della pena per il residuo reato, trattandosi del reato individuato quale reato più grave, cosicché è sufficiente eliminare l'aumento applicato per la continuazione.Pertanto, per Pasqualino Lanzilotti e Nicholas Lanzilotti, la pena va rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa, (pena detentiva base pari ad anni due, ridotta per il rito nella misura finale; la pena pecuniaria rimane, invece, immutata in quanto la stessa, non essendo soggetta all'aumento per la continuazione, è stata già indicata in dispositivo nella misura finale conseguente alla riduzione per il rito).

Quanto a Stefano Lospedale, la pena va, invece, determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, partendo dalla medesima pena detentiva base di anni due, ridotta di un terzo per il concesso vizio parziale di mente a anni uno e mesi quattro, ridotta per il rito nella misura finale; quanto alla pena pecuniaria valgono le medesime considerazioni già esposte per gli altri due imputati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi B) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena finale in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa per Lanzilotti Pasqualino e Lanzilotti Nicholas, e in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa per Lospedale Stefano. Così deciso il 9 gennaio 2025 Il Cons