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Sentenza — n. 9992/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses Prosecutor's appeal regarding bail conditions for a convicted mafia associate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible as manifestly unfounded and generic. The Prosecutor argued that the conviction sentence should automatically justify stricter bail, but the lower court correctly noted the lack of specific evidence regarding flight risk or reoffending. The court upheld the decision because the conviction alone does not prove the need for immediate custodial measures without concrete behavioral indicators.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275 cod. proc. pen.; The conviction sentence is merely one element to be evaluated alongside other concrete facts; it does not automatically justify the immediate substitution of less severe bail with stricter custodial measures.

Parole chiave

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bail conditions custodial measures Public Prosecutor appeal mafia association flight risk assessment differimento dell'esecuzione della pena proroga della carcerazione di sicurezza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
pen.: aseguito di una sentenza di condanna, per stabilire se risult i taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett.
Art. 275 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 275, comma 1 bis,cod.
Art. 299 cod. proc. pen.
3.1.La risposta la si rinviene , in primo luogo , ne ll a previsione di carattere generale contenuta al comma 4 dell’art. 299 cod.
art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro-adito in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod.
art. 299 cod. proc. pen
3.1.La risposta la si rinviene , in primo luogo , ne ll a previsione di carattere generale contenuta al comma 4 dell’art. 299 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 34691 del 7 luglio 2016
Corte costituzionale n. 48/2015
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso propostodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Curello Saverio, nato a Vibo Valentia l’01/09/1978 avverso l’ordinanza del28/11/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleCristina Marzagalli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro-adito in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen.-confermava l’ordinanza emessa il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di Saverio Curello, condannato in esito al giudizio di primo grado alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa sub a) , così diversamente qualificata l’originaria contestazionedi partecipazione al reato associativo.

2. Ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro deducendo: -violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione e per manifesta illogicità, per avere il Tribunale assertivamente ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione nel reato e del pericolo di fuga nonostantela sentenza di condanna alla pena di sedici anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile , perché manifestamente infondato e perché generico.

2. Il Pubblico ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 275, comma 1 bis,cod. proc. pen. che - nel far esplicito riferimento alla sentenza di condanna quale elemento in grado di incidere sulle esigenze cautelari , aggravandole - giustifica la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso con quelladella custodia in carcere.

3. Il devolutum impone , dunque , di affrontare il tema specifico della “incidenza” della sentenza di condanna sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelarenon custodiale: occorre stabilire se un tale “elemento” comporti sempre e comunque un aggravamento delle esigenze cautelari, preservabili solo con la misura cautelare di massimo rigore, o se invece il Giudice procedente sia tenuto a valutarlo unitamente ad altri elementi. 3.1.La risposta la si rinviene , in primo luogo , ne ll a previsione di carattere generale contenuta al comma 4 dell’art. 299 cod. proc. pen. : la norma - nel rimettere al giudice,investito dell’istanza di sostituzione della misura cautelare con altra più afflittiva, la concreta individuazione dei casi cui deve conseguire l’aggravamento dei pericula libertatis - consente di ritenere come la sentenza di condanna ad una pena elevata sia senza dubbio un elemento da valutare nell’apprezzamento della concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di recidivanza(cfr.

Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001, nonché Sez. 6, n. 159 del 23/01/1992, Augeri, Rv. 189461).3.2.Sulla stessa linea si pone il testo dell’art. 275, comma 1 - bis , cod. proc. pen.: aseguito di una sentenza di condanna, per stabilire se risult i taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett.

b) e c),il Giudice dovrà tenere egli tenere conto “anche” dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. Laprecisazione che l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto "anche" dell'esito del procedimentopostula che lo stesso sia “combinato” con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga e/o di reiterazione delle condotte criminose. 3.3.In breve, secondo l’orientamento maggiorit ario della giurisprudenza di legittimità,che si condivide, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto, a norma degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., non in modo automatico,ma solo all'esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (così in motivazione cfr Sez. 6 n. 34691 del 7 lu glio 2016, Rv. 267796).

4. L’esegesi fornita dai Giudici di merito è stata rispettosa dei menzionati principi di diritto, là dove- nell’affermare che la misura infra moenia , in corso da quasi cinque anni, fosse«… adeguata ad infrenare la pur immanente pericolosità sociale dell’imputato…» - ha stigmatizzato la insufficienza della sentenza di condanna, nonostante la severità della pena inflitta e la gravità dei fatti reato ascritti al Curello. 4.1. In relazione al pericolo di reiterazione del reato, logicamente si è rappresentato come nell’arcodi tempo successivo alla adozione della misura degli arresti domiciliari non fossero stati segnalati né risulta ssero dagli atti «atteggiamenti sintomatici di proclività, rispetto alla specifica tipologia delittuosa, nonché collegamenti con il contesto ambientale all’interno del quale sono maturati i fatti…».

Il fatto poi che la originaria accusadi partecipazione ad associazione di stampo mafioso fosse stata fortemente ridimensionata dal giudice di primo grado con sussunzione della fattispecie nella ipotesi d el concorso esterno è stato congruamente valutato nella formulazione del giudizio di adeguatezza della misura cautelare in corso, considerato che « i l concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio…»,sicché nei suoi confronti «non è in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano "empiricosociologico", il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria»(così sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015). 4.2.

Con riferimento poi al pericolo di fuga,è stata- esaustivamente e in modo plausibile-rappresentata l’assenza di element i concr et i , da cui potere presagire l’attualità di talepericolo dal momento che il Curello era agli arresti domiciliari sin dal mese di gennaio del 2020 e non erano state mai state rilevate trasgressioni al presidio domiciliare, nemmeno successivamente alla sentenza di primo grado, risalente ad al 20 novembre 2023, ovvero ad un anno primarispetto alla richiesta di aggravamento.

5. Le censure del Pubblico Ministero ricorrente,per un verso, p rivilegiano una lettura frammentaria del provvedimento, senza tenere conto che la condotta criminis si colloca in un orizzonte temporale risalente e circoscritto, mancando appunto quell’adesione permanente al gruppo e la persistente presunzione di pericolosità che è riconnessa al reato associativo tout court, e, per altro verso , presuppongono in modo assertivo che l’aggravamento delle esigenze cautelari possa discendere eo ipso dalla pena inflitta senza addurre elementi concreti preesistenti o sopravvenuti che possano ragionevolmente far presumere che l’imputato possa darsi alla fuga o reiterare condotte criminose. 5.1. Pertanto, al cospetto di addebiti,la cui contestazione è oramai cristallizzata temporalmente, essendo la condotta criminis collocabile in un definito ed anche risalente contesto temporale, corretta e non censurabile appare la decisione del Tribunale. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso lo 04/03/202