Italian Supreme Court dismisses prosecutor appeal; conviction sentence alone does not automatically justify stricter bail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible as manifestly unfounded and generic. The prosecutor argued that Mario De Rito's prior conviction for extortion should automatically trigger stricter bail measures despite his release on bail. The court ruled that a prior conviction is merely one factor among many and requires concrete evidence of current flight or recidivism risk to justify aggravation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, 275, 299 cod. proc. pen.: A prior conviction sentence does not automatically aggravate bail requirements; the judge must evaluate it alongside other specific symptoms of flight or recidivism risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso propostodal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di De Rito Mario, nato il 18/10/1974a Vibo Valentia avverso l’ordinanza del28/11/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleCristina Marzagalli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro-adito in funzione di giudice di appello exart. 310 cod. proc. pen.- confermava l’ordinanza emessa il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza volta all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti diMario De Rito, condannato in esito al giudizio di primo grado alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione per due episodi di estorsione aggravata ex art. 416 bis1 cod.pen.
2. Ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo: -violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione e per manifesta illogicità, per avere il Tribunale assertivamente ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione nel reato e del pericolo di fuga nonostante la sentenza di condanna alla pena di sedici anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile , perché manifestamente infondato e perché generico.
2. Il Pubblico ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 275, comma 1 bis,cod. proc. pen. che - nel far esplicito riferimento alla sentenza di condanna a pena detentiva quale fattore in grado di incidere sulle esigenze cautelari, aggravandole –giustifica l ’applicazione della custodia custodiale in carcere .
3. Il devolutum impone, dunq ue, di affrontare il tema specifico della “incidenza” della sopravvenuta sentenza di condanna sulle esigenze cautelari : occorre stabilire se un tale “elemento” comporti sempre e comunque un aggravamento delle esigenze cautelari, preservabili solo con la misura cautelare di massimo rigore, o se invece il Giudice procedente sia tenuto a valutarlo unitamente ad altri elementi. 3.1. La risposta – ad avviso di questo Collegio - va in primo luogo rinvenuta nella previsione di carattere generale contenuta al comma 4dell’art. 299cod. proc. pen.: la norma in oggetto - nel rimettere al giudice, investito dell’istanza di sostituzione della misura cautelare con altra più afflittiva, la concreta individuazionedei casi cui deve conseguire l’aggravamento dei pericula libertatis -consente di affermare che la sentenza di condanna a d una pena elevata sia senza dubbio un elemento da valutare nell’apprezzamento della concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato (cfr.
Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001, nonché Sez. 6, n. 159 del 23/01/1992, Augeri, Rv. 189461).3.2. Sulla stessa lineasi pone il testo dell’art. 275, comma 1 - bis , cod. proc. pen.: a seguito di una sentenza di condanna- per stabilire se risult i taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett.
b) e c)-il Giudice dovrà tenere egli tenere conto “anche” dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. La precisazione che l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto "anche" dell'esito del procedimentorichiede che lo stesso sia “combinato” con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga e/o di recidivanza. 3.3. In breve, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che si ribadisce, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già inatto, a norma degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., non in modo automatico,ma all'esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (così in motivazione cfr Sez. 6 n. 34691 del 7 luglio 2016, Rv. 267796).
4. L’esegesi fornita dai Giudici di merito è stata rispettosa dei menzionati principi di diritto. E’ stata, infatti,stigmatizzata la insufficienza della sola sentenza di c ondanna, nonostante la severità della pena inflitta e la gravità delreato ascritto al De Rito . Si è, a tal uopo, congruamente rappresentato come nell’arco di tempo successivo alla adozione della misura degli arresti domiciliari –alla quale il De Rito era stato sottoposto per un breve periodo, essendo stato poi rimesso in libertà- non fossero stati segnalati né risulta sser o dagli atti atteggiamenti sintomatici di proclività rispetto alla specifica tipologia delittuosa, nonché collegamenti con il contesto ambientale all’interno del quale erano maturati i fatti. Né ilDe Rito, che era a piede libero dal mese di dicembre del 2020,si era reso autore di condotte che potesserofar presagire il pericolo di fuga , tanto più che la sentenza di primo gradoera stata pronunciata un anno prima ( i.e. 20 novembre 2023)rispetto alla richiesta di applicazione della misura custodiale.
5. Le censure del Pubblico Ministero ricorrente,per un verso, privilegian o una lettura frammentaria del provvedimento, senza tenere conto che la condotta criminis si colloca in un orizzonte temporale risalente e circoscritto, e , per altro verso,- discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale – collegano l’aggravamentodelle esigenze cautelari alla sola entità della pena inflitta, senza addurre e segnalare elementi concreti ed attuali che possano ragionevolmente far presumere che l’imputato possa darsi alla fugae/o reiterare le condotte criminose. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso lo04/03/2025 Il Consigliere