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Sentenza — n. 9445/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming duplicate seizure; direct confiscation upheld due to proven causal link to crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Veronica Barzetti's appeal against a Milanese court order for preventive seizure of funds. Barzetti argued that a prior seizure of an apartment constituted a duplicate measure under Article 335-bis of the Penal Code, as the current seizure targeted money derived from the same crime. The court ruled that the lower court correctly identified causal links between the seized funds and the offense, distinguishing the two proceedings by their specific profit calculations and the defendant's control over the entities involved.

Regesto Legislator

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Art. 334, 335-bis c.p.; When money is fungible, confiscation is direct only if a causal link to the crime is proven, not merely based on the nature of the asset.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation direct confiscation equivalent preventive seizure duplicate measure causal link proven profit crime fungible money sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.
L'ordinanza impugnata ha, infatti, affermato, in primo luogo, che il profitto del reato di cui all'art. 334 cod.
Art. 335-bis c.p.
Il difensore e procuratore speciale di Veronica Barzetti, legale rappresentante della società TS Immobiliare s.r.I., propone ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 335-bis cod.
Art. 321 c.p.p.
Art. 322-ter c.p.p.
Art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
art. 335-bis cod. pen
Il difensore e procuratore speciale di Veronica Barzetti, legale rappresentante della società TS Immobiliare s.r.I., propone ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 335-bis cod. pen.
art. 334 cod. pen
L'ordinanza impugnata ha, infatti, affermato, in primo luogo, che il profitto del reato di cui all'art. 334 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite
Rileva preliminarmente il Collegio che il consolidato principio di diritto fatto proprio dall'ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite.
Ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro
Rileva preliminarmente il Collegio che il consolidato principio di diritto fatto proprio dall'ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barzetti Veronica nata a Sesto San Giovanni il 23/02/1983 avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2024 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Veronica Barzetti, quale legale rappresentante della TS Immobiliare s.r.1, avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 22,867, pari al saldo sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti, e di euro 35.152,22, pari al saldo sul conto corrente acceso presso Allianz Bank Financial Advisor, quale profitto del reato del reato di cui all'art.334 cod. pen. per il quale si procede a carico di Roberto Roncalli.

Dal provvedimento impugnato risulta che il presente procedimento costituisce una costola di altro procedimento in cui era stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai sensi degli artt. 321, 322-ter cod. proc. pen. e 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, di due polizze vita al valore di riscatto al 18/1/2022 di 960.210,58, intestate a Roncalli, ed ha avuto origine dalla segnalazione dell'amministratore giudiziario della loro liquidazione con accredito degli importi liquidati alla Meta! Scrap s.r.I., società ritenuta amministrata di fatto da Roncalli, la quale, a sua volta, ha versato una parte del denaro a società riconducibili a Roncalli, tra cui anche la TS Immobiliare s.r.l.

2. Il difensore e procuratore speciale di Veronica Barzetti, legale rappresentante della società TS Immobiliare s.r.I., propone ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 335-bis cod. pen. in quanto nel caso in esame è stato disposto un sequestro preventivo funzionale ad una confisca per equivalente, non consentita da tale norma, e si è "duplicata" la misura cautelare reale dal momento che nell'altro procedimento Roncalli ha messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria un immobile del valore di 138.000, superiore alla quota ricevuta dalla società ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che il consolidato principio di diritto fatto proprio dall'ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite. Il Tribunale, infatti, ha richiamato le affermazioni delle Sezioni Unite che hanno reiteratamente affermato che allorché il prezzo o il profitto cd. accrescitivo sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate sul conto corrente, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta, in considerazione della natura fungibile del bene, cosicché non è necessaria la prova del nesso di derivazione del danaro dal reato, né, tantomeno, può ritenersi ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr.

Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). Come anticipato, a seguito di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, della quale non risulta ancora depositata la motivazione, la portata di tale principio di diritto è stata ridimensionata. Secondo quanto si legge nell'informazione provvisoria pubblicata a seguito dell'udienza del 26/9/2024 (proc. Massini), le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.

La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.

3. Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale non incide, tuttavia, sulla legittimità del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale individuato gli elementi indiziari sintomatici della derivazione del denaro in sequestro dal reato. L'ordinanza impugnata ha, infatti, affermato, in primo luogo, che il profitto del reato di cui all'art. 334 cod. pen. è stato calcolato in relazione al valore delle due polizze al momento del sequestro ed ha, quindi, qualificato differentemente i sequestri preventivi disposti in ciascun procedimento. Si è, infatti, affermato che i beni messi a disposizione da Roncalli nel procedimento "principale", in sostituzione delle due polizze liquidate, rappresentano l'equivalente di una parte del profitto derivato dalla commissione del reato contestato in quel procedimento; si è, invece, ritenuto che il sequestro preventivo disposto nel presente procedimento ha ad oggetto il profitto del reato di cui all'art. 334 cod. pen., determinato nella misura conseguita dalla società ricorrente pari ad euro 67.913,33.

In particolare, quanto al nesso di derivazione del denaro da tale fattispecie di reato, pur dovendosi eliminare, alla luce del citato mutamento giurisprudenziale, il riferimento alla natura fungibile del denaro, va, comunque, considerato che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune vizi, ha valorizzato ulteriori elementi sintomatici, ponendo l'accento sulla riconducibilità della società ricorrente a Roncalli (il quale detiene il 70% delle quote sociali, mentre la società è gestita dalla compagna e dalla figlia), circostanza, questa, che non consente di considerare detto ente quale "terzo estraneo", nonché sul fatto che non vi è stata alcuna allegazione difensiva in merito alla provenienza del denaro in sequestro da prestazioni lecite tra le due società.

Va, peraltro, aggiunto, che l'argomento su cui insiste il ricorso, ovvero la circostanza che nell'altro procedimento Roncalli ha offerto un immobile in sostituzione del valore delle due polizze sequestrate, appare privo di pregio in quanto omette di considerare che nei due procedimenti si procede per distinte fattispecie di reato, ognuna della quali, come sottolineato dal Tribunale, ha prodotto un profitto, oggetto, nell'altro procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e, nel presente procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovendosi escludere che la misura cautelare reale sia stata adottata in violazione dell'art. 335-bis cod. pen, avendo attinto una parte del profitto derivato dal reato di cui all'art. 334 cod. pen., il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell