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Sentenza — n. 9267/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9267/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza revocava l'ordinanza di ammissione di Maurizio Simone alla messa in prova, pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Maurizio Simone, per il tramite dell'avvocato Giovanni Maria Cirio, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. Il Giudice ha revocato l'ordinanza di sospensione e messa alla prova, in violazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., senza previa interlocuzione con le parti, e cioè senza prima disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata. Ne deriva la nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art 178, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art 127 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9267/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Di conseguenza - e prescindendo pure dal fatto che l'ordinanza è intervenuta dopo plurimi rinvii determinati dall'inerzia dell'UEPE (udienze del 10 ottobre 2023; 12 dicembre 2023; 12 marzo 2024; 14 maggio 2024), sicché tanto «a sorpresa» non avrebbe potuto comunque definirsi - non pertinente appare il richiamo operato dal ricorrente all'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. che, nel richiedere il contraddittorio tra le parti (da realizzare in un'udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen.), lo funzionalizza al confronto tra le parti su condizioni ostative alla prosecuzione del programma, al quale, dunque, deve essersi cominciato a dare esecuzione.4 3.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento procedimento in contumacia censure procedurali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art 127 cod. proc. pen
pen., senza previa interlocuzione con le parti, e cioè senza prima disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Simone Maurizio, nato il 15/11/1977 a Cosenza avverso l'ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza revocava l'ordinanza di ammissione di Maurizio Simone alla messa in prova, pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Maurizio Simone, per il tramite dell'avvocato Giovanni Maria Cirio, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. Il Giudice ha revocato l'ordinanza di sospensione e messa alla prova, in violazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., senza previa interlocuzione con le parti, e cioè senza prima disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata. Ne deriva la nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art 178, comma 1, lett.

c) per violazione del principio del contraddittorio. Difatti, alla precedente udienza del 14 maggio 2024, il Tribunale di Cosenza aveva disposto il rinvio al solo fine di chiedere all'UEPE informazioni riguardo alla predisposizione del programma per l'imputato, sicché la revoca disposta in data 12 novembre 2024 interveniva quale provvedimento «a sorpresa».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come precisato nell'ordinanza impugnata, l'UEPE non poté predisporre alcun programma perché l'imputato era detenuto, essendo stato nel frattempo attinto da misura cautelare custodiale in relazione ad altro procedimento penale. Da tale elemento fattuale si desume che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si è al cospetto di una "revoca" della messa alla prova - che doveva ancora iniziare - bensì alla rivalutazione, da parte del Giudice, delle condizioni per l'ammissione alla stessa, come peraltro evincibile dal medesimo tenore testuale del provvedimento impugnato.

Di conseguenza - e prescindendo pure dal fatto che l'ordinanza è intervenuta dopo plurimi rinvii determinati dall'inerzia dell'UEPE (udienze del 10 ottobre 2023; 12 dicembre 2023; 12 marzo 2024; 14 maggio 2024), sicché tanto «a sorpresa» non avrebbe potuto comunque definirsi - non pertinente appare il richiamo operato dal ricorrente all'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. che, nel richiedere il contraddittorio tra le parti (da realizzare in un'udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen.), lo funzionalizza al confronto tra le parti su condizioni ostative alla prosecuzione del programma, al quale, dunque, deve essersi cominciato a dare esecuzione.4 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa de