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Sentenza — n. 9266/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9266/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale Di Vicenza non ha convalidato l'arresto di Mohammed Laabadi per il reato di cui all'art 337 cod. pen., ritenendo sussistente il fumus della scriminante di cui all'art 393-bis cod. pen. (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'accesso al domicilio dell'arrestato sia avvenuto fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge (art 14 Cost.) e che la condotta minacciosa da lui tenuta sia consistita in una reazione ad atto arbitrario, quanto meno dal punto di vista putativo.

Regesto Legislator

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art 337 cod. pen, art 393-bis cod. pen, art 14 Cost, art. 352 cod. proc. pen, art. 103 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 9266/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza denunciando, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge, in quanto i militari sono intervenuti presso l'abitazione dell'arrestato nell'adempimento del generale dovere di prevenzione, che compete alla polizia giudiziaria e nessun atto arbitrario è stato compiuto.

Parole chiave

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violazione di domicilio illecita violenza diritto d'ingresso e di soggiorno perquisizione domiciliare domicilio all'estero permesso di abitabilità

Disposizioni normative citate

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art 337 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale Di Vicenza non ha convalidato l'arresto di Mohammed Laabadi per il reato di cui all'art 337 cod. pen., ritenendo sussistente il fumus della scriminante di cui all'art 393-bis cod.
art 393-bis cod. pen
pen., ritenendo sussistente il fumus della scriminante di cui all'art 393-bis cod. pen.
art 14 Cost
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'accesso al domicilio dell'arrestato sia avvenuto fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge (art 14 Cost.) e che la condotta minacciosa da lui tenuta sia consistita in una reazione ad atto arbitrario, quanto meno dal punto di vista putativo.
art. 352 cod. proc. pen
art. 103 d.P.R. 309/1990
152/1975, art. 103 d.P.R. 309/1990).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Vicenza nel procedimento a carico di: Laabadi Mohammed (CUI 019NMLU), nato in Marocco il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 05/10/2024 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale Di Vicenza non ha convalidato l'arresto di Mohammed Laabadi per il reato di cui all'art 337 cod. pen., ritenendo sussistente il fumus della scriminante di cui all'art 393-bis cod. pen. (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'accesso al domicilio dell'arrestato sia avvenuto fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge (art 14 Cost.) e che la condotta minacciosa da lui tenuta sia consistita in una reazione ad atto arbitrario, quanto meno dal punto di vista putativo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza denunciando, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge, in quanto i militari sono intervenuti presso l'abitazione dell'arrestato nell'adempimento del generale dovere di prevenzione, che compete alla polizia giudiziaria e nessun atto arbitrario è stato compiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'ordinanza impugnata emerge che i carabinieri hanno fatto accesso presso l'abitazione dell'arrestato, che era palesemente ubriaco, per verificare le ragioni per cui stava aspramente litigando con la cognata, e vicina di casa, che li aveva allertati, e per cercare di ricondurlo alla calma. Dalla stessa ordinanza emerge, quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen., che l'arrestato «utilizzava minacce con strumenti atti ad offendere (un monopattino e, soprattutto, il coltello) per opporsi all'intervento dei carabinieri». Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la reazione dell'arrestato sia scriminata per essere una reazione a un atto arbitrario della polizia giudiziaria, in quanto era stata segnalata non la commissione di un reato ma una lite con una vicina e non ricorrevano i presupposti per dare corso a una perquisizione di iniziativa in base all'art. 352 cod. proc. pen. o a norme speciali (art. 41 TULPS, art. 4 I. 152/1975, art. 103 d.P.R. 309/1990).

Sul punto va rilevato che, come sostenuto dal ricorrente, i carabinieri non hanno posto in essere alcuna perquisizione, di cui non sussistevano i presupposti, e sono intervenuti nell'esercizio di attività di carattere preventivo, di polizia amministrativa, a tutela della richiedente. Non hanno violato il domicilio dell'arrestato, la cui porta era aperta. Sono stati, poi, minacciati da Laabadi, che si è anche scagliato contro di loro con violenza. La loro condotta, quindi, non è stata arbitraria, in quanto non illegittima né disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il relativo potere è conferito.Non sussistono, quindi, i presupposti per l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., con la conseguenza che l'ordinanza impugnata va annullata.

3. L'annullamento va disposto senza rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria (Cass. Sez. 6 n. 6878 del 5 febbraio 2009, PM in proc. Perri, Rv. 243072; Cass. Sez. 3 n. 14971 del 10 novembre 2022, PM in proc. Aliotta, Rv. 284323).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando leg