Cassation court dismisses appeal for calunnia, ruling omission of known third-party prejudice by a notary constitutes intentional harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for the crime of calunnia. The appellant argued that the notary's failure to record a prior lawsuit did not prove malicious intent, as the notary was unaware of the civil judgment's outcome. The court rejected this, establishing that a notary cannot ignore known facts that would cause prejudice to third parties, thereby fulfilling the subjective element of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 e 28 della I. n. 89 del 1913 (I. notarile); A notary is bound by the general duty to refrain from acts that may cause damage to third parties and cannot ignore known facts that render an act potentially prejudicial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alioto Salvatore, nato a Milazzo il 04/06/1945 avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la rquisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Fabrizio Formica, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Antonino Genovese, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dalla parte civile Salvatore Vitale avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Barcellona P.G., in riforma della decisione, riconosciuta la responsabilità dell'imputato Salvatore Alioto per il reato di calunnia ai danni del Vitale per averlo falsamente accusato di diffamazione, ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della medesima parte civile. All'imputato è ascritto di aver falsamente accusato di diffamazione Salvatore Vitale in relazione a un esposto di quest'ultimo, indirizzato al Consiglio notarile di Messina, con il quale aveva attribuito al predetto, notaio, di aver redatto - per quanto in questa sede di interesse - un atto di vendita di un immobile, in relazione al quale era garantita l'assenza di vizi o ipoteche, mentre sullo stesso immobile pendeva una ipoteca giudiziale iscritta in data 12.04.1994 in favore di una società.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità desunta illogicamente dal preteso ricordo che, al compimento dell'atto nel 2017, l'imputato doveva avere della trascrizione della domanda giudiziale nel 2004 e dalla pretesa cointeressenza dello stesso imputato con la parte stipulante l'atto e senza che vi sia prova della conoscenza da parte dello stesso imputato dell'esito del giudizio civile.
Né, secondo il ricorrente, può desumersi la intenzione di voler pregiudicare eventuali diritti di terzi solo dalla inosservanza da parte del notaio rogante dell'obbligo di effettuare visure ipocatastali. Infine, risulta che per nessuno degli immobili realizzati sulle due particelle indicate nell'esposto del Vitale è possibile affermare che la vendita sia avvenuta sulla base di dichiarazioni di assenza di pregiudizi, successivamente risultate non veritiere, con conseguente difetto, pertanto, della condotta materiale del delitto di calunnia.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto rispetto alla ineccepibile, in quanto scevra da vizi logici e giuridici, attribuzione al ricorrente della condotta delittuosa ascrittagli in ragione della infondatezza della accusa da lui mossa nei confronti del Vitale essendo stata dimostrata la consapevolezza del notaio Alioto, al momento della redazione da parte sua dell'atto di assegnazione dell'immobile, della iscrizione pregiudizievole sullo stesso immobile e della finalità di tale di trasferimento, volto a sottrarre garanzie a terzi, avendo - quale suo effetto proprio - quello di far uscire l'immobile dal patrimonio sociale, così sottraendolo alla garanzia dei creditori della società (v. pg. 5 della sentenza impugnata).
2. La sentenza impugnata, dopo aver incensurabilmente affermato la consapevolezza da parte del ricorrente e del Formica - sulla base delle stesse dichiarazioni dell'Alioto - della esistenza della trascrizione della domanda giudiziale a carico del bene in questione, così da configurarsi una concorde volontaria falsità della dichiarazione contenuta nell'atto, ha smentito l'assunto assolutorio del primo Giudice in ordine alla inoffensività della mancata indicazione nell'atto notarile del pregiudizio esistente sul bene in quanto esso era noto anche all'assegnatario che, pertanto, non era stato in alcun modo leso nella sua libertà contrattuale.
A tal riguardo ha considerato la consapevole finalità dell'atto di trasferimento della proprietà, rilevando che «appena un mese prima della stipula dell'atto di assegnazione del bene al Formica era stata pronunciata la sentenza della Corte di cassazione con la quale veniva dichiarata, in via definitiva, la nullità per simulazione dell'iniziale atto con il quale i danti causa della Famma s.r.l. avevano acquisitato il terreno e, quindi, era del tutto prevedibile, anche alla luce della diffida del 28.4.2005 indirizzata, tra gli altri, anche alla suddetta società, che sarebbe stata intrapresa un'azione giudiziale nei confronti della stessa, quantomeno, per ottenere il risarcimento dei danni; circostanza questa, in seguito, effettivamente verificatasi, come si evince dall'atto di citazione acquisito».
Cosicchè «l'atto di assegnazione in parola aveva proprio l'effetto di far uscire l'immobile dal patrimonio sociale; ne consegue quindi - prosegue la sentenza - essendo la società in questione a responsabilità limitata, che il bene per tale via veniva sottratto alla garanzia dei creditori».
3. In costanza della accertata finalità perseguita, esula dalla fattispecie la prospettata irrilevanza dell'omissione richiamata nelle conclusioni difensive, in quanto, secondo condivisibile orientamento di legittimità, al quale la decisione risulta essersi conformata, ai sensi degli artt. 27 e 28 della I. n. 89 del 1913 (I. notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni (Cass. civ. Sez. 3, 09/01/2025, n. 486, Rv. 673203 - 02).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi