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Ordinanza — n. 9256/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to improper legal means and lack of good faith error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9256/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica's direct cassation appeal against the acquittal of Carmine Izzo was converted into an appeal and sent to the Court of Appeal of Naples. The court found the appeal improper because it relied on alleged lack of motivation and violation of law regarding false testimony, which constituted mere dissatisfaction with the lower court's reasoning rather than a genuine error in legal qualification. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for converting a direct cassation into an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A direct cassation appeal must be converted into an appeal only if the appellant, through ignorance or incorrect interpretation of procedural norms, made a good-faith error in choosing the remedy, not if they deliberately sought review via an improper means.

Parole chiave

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cassation appeal conversion good faith error requirement improper legal means lack of motivation defense false testimony conspiracy falsa testimonianza attendibilità dei testimoni inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto della rilevanza della falsa testimonianza del correo, ammesso alla prova per detto reato e, pertanto, riconosciuto autore della istigazione dell'Izzo, con il quale rispondeva in concorso.
Art. 372 cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata propone ricorso diretto per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18 giugno 2024 che ha assolto Carmine Izzo dal reato di cui all'art. 372 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto della rilevanza della falsa testimonianza del correo, ammesso alla prova per detto reato e, pertanto, riconosciuto autore della istigazione dell'Izzo, con il quale rispondeva in concorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Nel procedimento a carico di Izzo Carmine, nato a Vico Equense il 17/07/1996 avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avvocata Deborah Wahl che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata propone ricorso diretto per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18 giugno 2024 che ha assolto Carmine Izzo dal reato di cui all'art. 372 cod. pen ascrittogli in concorso con Antonio Tufano, attore in un processo civile per danni da circolazione stradale, che lo aveva istigato a rendere falsa testimonianza. Q) 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto della rilevanza della falsa testimonianza del correo, ammesso alla prova per detto reato e, pertanto, riconosciuto autore della istigazione dell'Izzo, con il quale rispondeva in concorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, che in più punti evoca direttamente la illogicità della motivazione quale endiadi della sua mancanza, deve essere convertito in appello e tramesso alla Corte di appello di Napoli. La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti, infatti, è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285738).

Nel caso in esame è evidente, in particolare con riferimento al denunciato vizio di carenza di motivazione, che il motivo si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito la cui erronea lettura ridonda nel denunciato vizio di violazione di legge anche con riferimento alla mancanza di motivazione la cui nozione ricomprende solo la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando la valutazione del giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in ordine agli elementi costitutivi del reato ovvero delle altre fattispecie processuali o sostanziali rilevanti ai fini della decisione.

P.Q.M.

converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello 0 di Napoli per il giudizio. Così deciso il 19 febbraio 2025 La Consigliera