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Ordinanza — n. 9162/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses creditor's appeal under Art. 625-bis as it is not a convicted party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sole Immobiliare S.r.l. inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The plaintiff argued that its position as a creditor should equate it to that of a convicted party, allowing it to challenge the preventive confiscation decree via extraordinary appeal for factual error. The Court rejected this, ruling that the remedy is strictly limited to those with the status of a 'convicted person' whose final judgment has been stabilized by the Supreme Court, excluding creditors or other intervening parties.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for factual error is inadmissible against preventive confiscation decisions because only the 'convicted' party may invoke it, and creditors do not possess the requisite legal status to challenge such measures.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error preventive confiscation creditor standing convicted party status legal preclusion Cassation procedure azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Sole Immobiliare S.r.l.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
6.Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto in casi non consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichiarare l'inammissibilità con la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 3, 24, 117, comma 1, Cost.
Artt. 6 e 13 CEDU
in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono che il ricorso per errore di fatto sia proponibile/oltre che dal Procuratore generale e dal condannato /anche dal creditore istante ex art.
art. 625-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. pen
2.Avverso la sentenza ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen
La difesa ha dedotto l'errore di fatto in relazione alla inosservanza delle norme processuali, per violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., doglianza fatta valere col secondo motivo del ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata
Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle
È stato, infatti, precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv.
Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino
271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Sole Immobiliare S.r.l. avverso la sentenza del 13/09/2024 della Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma-Sezione Misure di Prevenzione, che, decidendo in sede di rinvio, rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta avverso il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Roma, che aveva respinto l'istanza di ammissione allo stato passivo del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. (società sottoposta alla confisca di prevenzione, disposta nei confronti di Pietro Tindaro Mollica), presenta da Sole Immobiliare s.r.l. 2.Avverso la sentenza ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. la Sole Immobiliare S.r.l., in persona dell'amministratore unico, insistendo, preliminarmente, sulla ammissibilità dello stesso, essendo la posizione processuale della predetta società equiparabile a quella del condannato.

La difesa ha richiesto che, nel caso in cui questa Corte ritenesse che la lettera della norma escluda la citata società dal novero dei legittimati, sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono che il ricorso per errore di fatto sia proponibile/oltre che dal Procuratore generale e dal condannato /anche dal creditore istante ex art. 52 decreto legislativo 159/2011. 2.1.

La difesa ha dedotto l'errore di fatto in relazione alla inosservanza delle norme processuali, per violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., doglianza fatta valere col secondo motivo del ricorso per cassazione. 2.1. Come secondo motivo è stato dedotto l'errore di fatto in relazione alla contraddittorietà della decisione impugnata, che risulta dal confronto tra la motivazione assunta dal Tribunale di Roma, da un lato, e la proposta di rigetto della domanda di ammissione al passivo formulata dall'amministratore giudiziario nella fase sommaria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché costituente rimedio non previsto, quanto alla disposta confisca, ex art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 13199 del 21/07/2016 dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790) secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, quali le decisioni in materia di misure di prevenzione, perché la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità; nella citata sentenza è stato chiarito che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Corte di cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto.

È stato, infatti, precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658-01).Ciò che rileva, ai fini della proponibilità del ricorso per cassazione, non è perciò soltanto la tipologia di errore rimediabile, ma, ancor prima, la qualità del ricorrente, che deve avere la veste del "condannato", con la conseguenza per cui oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, conseguenza del carattere pacificamente eccezionale del rimedio straordinarie di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen.

5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come prospettata dalla difesa, è manifestamente infondata poiché, per la sua natura di mezzo straordinario di impugnazione (in deroga al principio della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione), è norma insuscettibile di applicazione analogica, non estensibile oltre i casi in essa specificamente considerati, ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse. 6.Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto in casi non consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichiarare l'inammissibilità con la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 7.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28