Cassation court dismisses appeal against PGI caution for resistance to public officials based on video evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a ruling that annulled a caution measure imposed on four individuals for resistance to public officials and aggravated injuries. The court found the lower tribunal correctly excluded criminal conduct based on video footage showing only friction and the use of harmless plastic poles. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the evidence conclusively demonstrated the defendants' actions were insufficient to cause the injuries sustained by the police officers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: The court must evaluate all evidence, including video recordings, to determine if conduct constitutes a crime; if the evidence shows actions were harmless and insufficient to cause injury, the exclusion of criminal liability is correct and the appeal is inadmissible.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli nel procedimento a carico di: Bruno Angelo, nato a Napoli il 27/08/1972 Ercolano Immacolata, nata a Sorrento il 11/11/1978 Della Ragione Angelo, nato a Pozzuoli il 05/06/2005 Oropallo Dario, nato a Napoli il 23/01/1991 avverso l'ordinanza del 05/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; letta la memoria depositata dall'avvocato Giovanni Paolo Picardi, difensore di Oropallo Dario e Della Ragione Angelo, con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; uditi gli avvocati Alfonso Tatarano, difensore di Bruno Angelo, e Immacolata Ercolano, sostituto processuale dell'avvocato Giovanni Paolo Picardi, difensore di Della Ragione Angelo e di Oropallo Dario, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/07/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a Angelo Bruno, Immacolata Ercolano, Dario Oropallo e Angelo Della Ragione la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di resistenza al pubblico ufficiale aggravata e lesioni in concorso, posti in essere nel corso della manifestazione organizzata innanzi alla sede Rai di Napoli, per esternare il dissenso rispetto ad un comunicato dell'azienda televisiva, che aveva espresso solidarietà allo Stato di Israele.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari, i manifestanti erano avanzati in massa dietro a uno striscione verso il reparto mobile della Polizia di Stato, schierato a protezione del varco di accesso alla Rai, e, nel corso dell'azione di spinta, alcuni di essi avevano posto in essere per primi atti di violenza, colpendo con schiaffi gli operanti, i quali avevano reagito con manganellate di contenimento, atte a impedire e contrastare il tentativo di sfondamento. In particolare, Immacolata Ercolano e Angelo Della Ragione, unitamente ad altri concorrenti, avevano colpito gli agenti operanti con delle bandiere;
Dario Oropallo si era posto dietro uno striscione, spingendo gli agenti; Angelo Bruno aveva tenuto in mano uno striscione appallottolato, cercando di coprire la visione di un agente e travolgendo un'altra manifestante. Il Tribunale Di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame, con ordinanza del 05/09/2024 ha annullato l'ordinanza genetica.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli denunciando, con un unico, articolato motivo di annullamento i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen., di travisamento della prova e di difetto di motivazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale per il riesame ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati sulla base della sola visione, peraltro parziale, delle immagini registrate dalle telecamere installate nel luogo ove si sono solti i fatti, senza valutare gli altri elementi analizzati nell'ordinanza genetica e, segnatamente, l'annotazione di polizia giudiziaria, dalla quale emerge che l'intento dei manifestanti era quello di accedere all'interno della sede Rai, nonché le fotografie ad essa allegate, ritraenti le pietre e gli oggetti lanciati dai manifestanti contro gli agenti. 2 pr Aggiunge che il Collegio si è concentrato esclusivamente sulla frazione di condotta specificatamente attribuita ai singoli ricorrenti / senza inserirla nel contesto della complessiva azione di resistenza posta in essere dai manifestanti, per dedurne l'inoffensività.
Deduce, infine, che l'ordinanza appare confondere la tipicità del fatto con l'offensività dello stesso, in quanto, pur non mettendo in dubbio che gli agenti siano stati colpiti mentre svolgevano un atto del proprio ufficio e che siano state loro cagionate lesioni, reputa le condotte inidonee a ledere l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Dopo aver riportato le dichiarazioni rese dai singoli ricorrenti in sede di interrogatorio di garanzia, il Tribunale per il riesame h46struito i fatti, che si sono svolti in circa un minuto e venti secondi, sulla base delle riprese filmate, più volte visionate in camera di consiglio, giungendo a escludere che i ricorrenti abbiano posto in essere una condotta violenta o minacciosa, neppure nei termini di una coazione morale ovvero di minaccia, anche indiretta. Secondo l'ordinanza impugnata, dalle riprese emerge, infatti, che i manifestanti avevano deciso di avvicinarsi per appendere uno striscione al cancello della sede Rai; nell'approssimarsi al varco, erano venuti a contatto con gli agenti, che avevano cercato di respingerli anche con l'uso di manganelli.
In tale contesto vi è stata una mera frizione dei portatori dello striscione, che stavano in prima fila, con il cordone degli agenti per la pressione indotta «dalla calca» di persone che stavano dietro e le lesioni patite dagli agenti sarebbero dovute a questa frizione. In ogni caso, l'ordinanza sottolinea che è certo che esse non siano state provocate da alcuno degli indagati, essendo le condotte da essi poste in essere del tutto inidonee a cagionarle. Infatti, Immacolata Ercolano e Angelo Della Ragione avevano agitato aste di plastica leggerissime, flessibili e prive di qualsiasi potenzialità lesiva, mentre Dario Oropallo si era posto dietro uno striscione, spingendo in avanti, e Angelo Bruno aveva tenuto in mano uno striscione appallottolato, con cui cercava di coprire la visuale di un agente.
Tale motivazione sfugge alle censure dedotte al riguardo con l'atto di ricorso, perché si basa sulle riprese, visionate in camera di consiglio, che coprono tutto l'arco di tempo in cui si è svolta la condotta contestata. 3 Pr Né è la mancata valutazione del lancio di pietre è idonea a disarticolare il ragionamento probatorio, perché le pietre sono state trovate a terra e sequestrate, ma dalle riprese non risulta che alcuno le abbia