Italian court dismisses appeal against European arrest warrant refusal due to lack of five-year residence proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to execute a European arrest warrant in Italy. The appellant, an Albanian national, argued that the appellate court erred by rejecting his claim to five years of effective residence, citing his wife's offer to host him and a company's willingness to employ him. The court rejected these arguments, ruling that the appellant failed to prove continuous residence for the required five years and that minor documentary errors regarding his wife's address were irrelevant to the statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005; Art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005: The appeal against a European arrest warrant execution refusal is inadmissible if the applicant fails to demonstrate continuous residence in Italy for at least five years as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Krakulli Eris, nato a Lushnje (Albania) il 21 luglio 1983 avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Eris Krakulli, per essere stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Berlino un mandato di arresto europeo, al fine di eseguire la pena di anni tre di reclusione, irrogatagli con sentenza emessa dal Tribunale di Berlino il 21/11/2022 per il reato di possesso illecito di sostanze stupefacenti in quantità non esigua e di traffico illecito di sostanze stupefacenti in quantità non esigua.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Eris Krakulli, deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia per difetto di elementi indicativi dell'effettivo radicamento e della residenza quinquennale nel nostro Paese, documentata dalla dichiarazione a firma della moglie del ricorrente, che attesta la disponibilità ad ospitarlo nel luogo ove la famiglia dimora, ossia in Napoli, via Santi Giovanni e Paolo n. 93, e dalla dichiarazione di disponibilità di una società ad assumerlo come dipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2-bis detta i criteri cui la Corte si deve attenere nella verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna prevedendo che «la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione».
3. La Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005 citato, in quanto non è dimostrato che il ricorrente, cittadino albanese non residente in Italia, dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano. Egli, infatti, ha dichiarato in udienza di convalida di vivere da circa due anni in Italia con la moglie e ha prodotto una dichiarazione di disponibilità di quest'ultima a ospitarlo, in regime di arresti domiciliari, e non ha provato la sussistenza di un rapporto lavorativo preesistente rispetto alla data dell'arresto.
Tale motivazione sfugge alle censure dedotte con il ricorso, in quanto la difesa si limita a dedurre la mancata valutazione di documentazione afferente un instaurando rapporto di lavoro nonché l'errata indicazione del luogo ove la compagna si è dichiarata disponibile ad ospitarlo (Napoli, via Cappella Ponte Nuovo in luogo di Napoli, via Santi Giovanni e Paolo n. 93), circostanze entrambe del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione dei presupposti del radicamento almeno quinquennale richiesto dall'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 citato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,