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Ordinanza — n. 8641/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8641/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8641/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGROSI' LUIGI nato a TARANTO il 28/09/1990 CHIAFELE CHRISTIAN nato a TARANTO il 29/09/1979 CICCOLELLA GIANLUCA nato a TARANTO il 06/11/1980 DURELLI LEONARDO nato a TARANTO il 25/01/1977 GUARINO MIRKO nato a TARANTO il 10/06/1989 LOPERFIDO SIMONE nato a TARANTO il 05/05/1995 MASTROVITO DAVIDE nato a MARTINA FRANCA il 28/10/1997 PALUMBO GIUSEPPE nato a TARANTO il 11/12/1989 PASCALI GIUSEPPE nato a TARANTO il 21/12/1985 PASCALI LUCA nato a TARANTO il 02/08/1982 PRESTA FRANCESCO nato a TARANTO il 13/07/1996 QUERO EUFRASIA nato a TARANTO il 08/03/1988 RICATTI VINCENZA nato a TARANTO il 21/09/1967 SEBASTIO COSIMO nato a TARANTO il 05/02/1998 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; ire-a7g—eTt1te le conclusi° Letti ricorsi proposti dai sopra indicati imputati OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza di appello, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. - risultano, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno dunque dichiarati inammissibili con procedura de plano;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 8641/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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alleggerimento della pena attenuazione della pena rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale concorso di motivi di sospensione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato infatti che i ricorrenti Agrosì, Chiafele, Guarino, Mastrovito e Pascali Giuseppe censurano la sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
278114 - 01); che la possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGROSI' LUIGI nato a TARANTO il 28/09/1990 CHIAFELE CHRISTIAN nato a TARANTO il 29/09/1979 CICCOLELLA GIANLUCA nato a TARANTO il 06/11/1980 DURELLI LEONARDO nato a TARANTO il 25/01/1977 GUARINO MIRKO nato a TARANTO il 10/06/1989 LOPERFIDO SIMONE nato a TARANTO il 05/05/1995 MASTROVITO DAVIDE nato a MARTINA FRANCA il 28/10/1997 PALUMBO GIUSEPPE nato a TARANTO il 11/12/1989 PASCALI GIUSEPPE nato a TARANTO il 21/12/1985 PASCALI LUCA nato a TARANTO il 02/08/1982 PRESTA FRANCESCO nato a TARANTO il 13/07/1996 QUERO EUFRASIA nato a TARANTO il 08/03/1988 RICATTI VINCENZA nato a TARANTO il 21/09/1967 SEBASTIO COSIMO nato a TARANTO il 05/02/1998 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; ire-a7g—eTt1te le conclusi° Letti ricorsi proposti dai sopra indicati imputati OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza di appello, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. - risultano, oltre che del tutto generici, proposti per motivi non consentiti dalla legge e vanno dunque dichiarati inammissibili con procedura de plano;

Rilevato infatti che i ricorrenti Agrosì, Chiafele, Guarino, Mastrovito e Pascali Giuseppe censurano la sentenza di appello per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e comunque in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti a loro ascritti; che i ricorrenti Ciccolella e Loperfido si dolgono della mancata attivazione da parte dei Giudici del gravame della procedura di cui all'art.545 bis cod. proc. pen. finalizzata all'applicazione delle pene sostitutive della reclusione irrogata; che i ricorrenti Pascali Luca, Presta e Quero eccepiscono l'erronea qualificazione giuridica dei fatti a loro ascritti; che, infine, i ricorrenti Durelli, Palumbo, Ricatti e Sebastio deducono l'eccessività della pena inflitta;

Rilevato che risulta che i predetti imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (in punto di affermazione della penale responsabilità e dosimetria della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); che, in tema di concordato in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 - 04/02/2020, Furino, Rv. 278114 - 01); che la possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. in sede di concordato in appello presuppone che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta nella relativa udienza (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01), il che nella specie neppure viene dedotto dai citati ricorrenti;Ritenuto dunque che tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in relazione alle cause di inammissibilità - di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.