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Sentenza — n. 8639/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it alleged error of judgment rather than material or factual error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the petitioner alleged an error of judgment rather than a material or factual error. The petitioner argued the Court failed to extend an annulment with remittal to him, claiming inconsistency with how it was applied to co-defendants. The Court ruled that the petitioner's claim involved a subjective evaluation of his role versus co-defendants, which falls outside the scope of admissible errors.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal against a Cassation decision is admissible only for material or factual errors, excluding errors of judgment or evaluation of the case.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of judgment exclusion material error definition factual error criteria Cassation decision review impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino esclusione del rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
a seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
TLa declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
Il ricorrente ha dedotto che la Seconda Sezione penale di questa Corte ha errato, poiché non ha esteso nei suoi confronti l'annullamento con rinvio, pronunciato — con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416- bis.1 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
a seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
TLa declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile
Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv.
Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato
221280 - 01; conformi, ex multis, Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv.
Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Troise
Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Troise, Rv.
Sez. 2, n. 29450 dell'8/05/2018, Di Gangi
In tale ottica si è altresì puntualizzato (Sez. 2, n. 29450 dell'8/05/2018, Di Gangi, Rv.
Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno
273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Morgano Pietro, nato a Palermo il 21/10/1948 avverso la sentenza n. 9424/2024 emessa il 25/6/2024 dalla Seconda Sezione penale di questa Corte; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Pietro Morgano ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa il 3 marzo 2023.2. Il ricorrente ha dedotto che la Seconda Sezione penale di questa Corte ha errato, poiché non ha esteso nei suoi confronti l'annullamento con rinvio, pronunciato — con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. — in favore del coimputato Lorenzo D'Arpa. Di contro, l'estensione è stata operata con riguardo a Vincenzo Meli, nonostante l'identità della posizione di quest'ultimo e di quella del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L'errore di fatto, deducibile con ricorso straordinario, postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.

Rimangono, invece, del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando fermo, quindi, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; conformi, ex multis, Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01;

Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Troise, Rv. 268953 -01). In tale ottica si è altresì puntualizzato (Sez. 2, n. 29450 dell'8/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293 - 01) che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto non errori materiali o di fatto ma un errore di valutazione.

Il che rende il ricorso inammissibile.

4. Fermo restando quanto precede, può aggiungersi che l'errore lamentato non sussiste. Nella sentenza impugnata è stata ben spiegata la diversità di posizione rivestita dal ricorrente rispetto agi altri due imputati Vincenzo Meli e Lorenzo D'Arpa, meri esecutori materiali dell'estorsione, intervenuti in un periodo anteriore rispetto alla "comparsa sulla scena" di Pietro Formoso, appartenente, secondo le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia (cfr. pag. 46 della sentenza), alla famiglia di Misilmeri con la qualifica di uomo d'onore.

In particolare, si è rimarcato che era stato proprio l'odierno ricorrente a incaricare Formoso di attivarsi per la riscossione del credito da lui vantato nei confronti della persona offesa, così che doveva, evidentemente, ritenersi che egli non solo fosse a conoscenza dell'appartenenza di Formoso alla citata cosca mafiosa, ma che ne avesse scientemente chiesto l'intervento per avvalersi del metodo che connota l'azione illecita dei suoi membri. Al contrario — come sottolineato nella sentenza impugnata — per i coimputati Meli e D'Arpa non vi era la prova certa della conoscenza dell'utilizzo del metodo mafioso da parte di Formoso, né emergeva una — eventuale — condizione di ignoranza di tale impiego per colpa o errore, determinato da colpa.

E' evidente, quindi, che la sentenza rescindente ha escluso che la posizione del ricorrente fosse analoga a quella di D'Arpa e di Meli. TLa declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur