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Sentenza — n. 8630/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances in criminal appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8630/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appellate court failed to address specific facts regarding his reintegration and employment when denying generic mitigating circumstances. The court held that while the appeal was specific, the lower court remained silent on this point, violating the duty to provide explicit reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is admissible only if it contains specific arguments contrasting with the first-instance reasoning; a failure to address a specific ground for appeal constitutes a lack of motivation requiring annulment.

Parole chiave

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lack of motivation generic mitigating circumstances specific appeal grounds duty to reason remand for new trial criminal procedure code appellate review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro
Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mariotti Emiliano, nato a Roma il 4/3/1988 avverso la sentenza n. 4010/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Daniele Francesco Lelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 13 ottobre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, ha escluso la recidiva e rideterminato in anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena applicata a Emiliano Mariotti per il reato di cui all'art. 73, comma quattro, D.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe dato risposta allo specifico motivo di appello sul punto; peraltro, nell'escludere la recidiva, avrebbe dato atto del proficuo percorso di risocializzazione dell'imputato e tale rassicurante prognosi sulla personalità dell'agente, unitamente agli altri elementi positivi, evidenziati nel gravame, quali il buon comportamento processuale e il reperimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, avrebbe dovuto comportare la concessione delle menzionate circostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come affermato da questa Corte, l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del giudice di primo grado con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, quindi, che le richieste, quand'anche reiterative di quelle formulate in primo grado, si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). In altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico e, dunque, conforme alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che i rilievi, formulati dall'imputato con l'atto di gravame, erano specifici. 2 Y A fronte della sentenza di primo grado, che aveva affermato che non erano emerse circostanze particolari che giustificassero la concessione delle attenuanti generiche, l'appellante aveva valorizzato il fatto che egli, emessa l'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, si era andato a costituire dai carabinieri; era stato assunto a tempo indeterminato come tecnico informatico; i suoi precedenti risalivano al 2008 e al 2012 e, nel frattempo, aveva cambiato vita.

È evidente che siffatto contenuto dell'atto di appello consentiva di individuare l'ambito di rivalutazione, richiesto al giudice del gravame, così come l'oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi opposti al diniego delle attenuanti generiche. Pur a fronte di un motivo di appello specifico, tuttavia, la Corte di appello è rimasta silente, così non adempiendo all'obbligo di motivazione sulla medesima incombente. 3.1. Va aggiunto che non ignora il Collegio quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta dell'attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01;

Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv. 207668 - 01). Nel caso in disamina, però, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta all'imputato, avendo escluso la recidiva, e dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata non emergono elementi atti a far ritenere che il Giudice del gravame abbia implicitamente disatteso la richiesta dell'appellante, relativa alla concessione delle anzidette circostanze. 3.2. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il