Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for fleeing police, citing established sentencing principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Zanzarelli Damiano against the Second Instance Court of Bari's decision to reduce his sentence for fleeing Carabinieri. The appellant argued the reduced penalty violated legal standards regarding recidivism and proportionality, claiming the sentence was three times the statutory minimum without justification. The court ruled that the appeal was unfounded because the reduced sentence aligned with median sentencing practices and the recidivism was sufficiently justified by the defendant's repeated criminal behavior and dangerous flight.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may reduce a sentence below the statutory minimum when applying median sentencing values, and recidivism is justified by the defendant's demonstrated inclination to crime and lack of remorse.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zanzarelli Damiano, nato il 22/01/1998 a Sesto San Giovanni avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Zanzarelli Damiano per il reato ex art. 337 cod. pen., quale descritto nel capo di imputazione, ma ha ridotto la pena comminata dal Tribunale di Monza.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Zanzarelli si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nel determinare una pena corrispondente a tre volte il minimo edittale, pur dopo avere valutato il reato di non particolare gravità, e nell'applicare la recidiva senza giustificarla in ragione di una «maggior colpevolezza dell'imputato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo dei motivi di ricorso è infondato. Seppure con motivazione non lineare, la Corte di appello ha ridotto la pena rispetto a quella determinata dal Tribunale (in misura corrispondente a cinque volte il minimo edittale, calcolato relativamente a 4 mesi di reclusione, stante la riduzione per il rito), evidenziando che l'imputato non ha commesso atti di diretta violenza fisica nei confronti dei Carabinieri che intendevano sottoporlo a controllo, ma l:Usi è limitato a fuggire a bordo del suo motociclo. Tuttavia, non ha mancato, per altro verso, di considerare che con la sua fuga egli ha posto «in pericolo la vita propria e altrui».
Posto questo, deve osservarsi che la pena-base, determinata nella misura di un 1 anno e 6 mesi di reclusione — pur corrispondendo a tre volte il minimo edittale e, nella sua riduzione a un anno di reclusione (per il rito abbreviato), a due volte e mezza il minimo edittale — risulta, in ogni caso, in realtà, inferiore alla misura media nell'arco edittale che va da sei mesi a cinque anni di reclusione. Pertanto, è applicabile alla fattispecie il principio per il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando la pena sia stata determinata secondo valori medi (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello, osservando che l'imputato, già condannato due volte per furto e per porto d'armi, «ha reiterato comportamenti delittuosi non avendo avuto alcun ravvedimento posteriore alle condanne», ha confermato l'applicazione della recidiva già sufficientemente giustificata dal Tribunale con l'evidenziare che la prolungata fuga dell'imputato lungo le vie cittadine e in orario di folto traffico, per opporsi al controllo dei Carabinieri, denota una «particolare inclinazione al crimine».
3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 6/02/2025 Il ConsiglieAe estensore Il Presidente Angelo Cos nzo Gaetano De Amicis ',27-t , • SEZIONE VI PENALE03 MAR 2025 DEPO