Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8624/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription before the second instance judgment was issued.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision without remanding the case. The appellant argued that the lower court failed to consider youth and drug quantity, but the primary issue was the expiration of the statute of limitations. The court ruled that the six-year prescription period fully elapsed between the first-instance judgment in 2017 and the appeal citation in 2023, rendering the prosecution time-barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 160 cod. pen.; Art. 158 cod. pen.: The criminal proceeding is extinguished by prescription if the limitation period expires before the citation for the second instance judgment is issued, requiring the annulment of the appellate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period criminal appeal extinction of crime second instance judgment annulment without remand drug trafficking infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 158 cod. pen.
art. 62- bis cod. pen
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Poiché la prescrizione era dunque maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevarla, risulta ammissibile in questa sede il motivo di ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato (sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amine Ahani, nato in data 05/10/1991 in Marocco avverso la sentenza in data 01/07/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/07/2024 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale di Prato in data 19/06/2017, con cui Ahani Amine è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di g. 5 di hashish e alla cessione di g. 0,64 di cocaina.

2. Ha proposto ricorso Amine tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 62- bis cod. pen. La Corte non aveva valorizzato la giovane età e la contenuta gravità della condotta in relazione alla qualità e quantità dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. La Corte aveva erroneamente omesso di considerare che era maturato il termine di prescrizione, in quanto dopo l'atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado, erano decorsi più di sei anni prima del decreto di citazione in appello emesso solo il 10/08/2023.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E' fondato e assume rilievo assorbente il secondo motivo. Va infatti rilevato che dopo l'atto interruttivo, costituito dalla sentenza di condanna, pronunciata in primo grado il 19/06/2017, è per intero decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sei, prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, risalente al 10/08/2023. Poiché la prescrizione era dunque maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevarla, risulta ammissibile in questa sede il motivo di ricorso, volto a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato (sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. G a n C e M i l a Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/01/2025