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Ordinanza — n. 8394/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility; court rejects claim of omitted costs ruling based on principle of no liability for ultronei elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the Court had erroneously omitted a ruling on the refund of litigation expenses after an earlier inadmissibility order. The court rejected this claim, stating that the appellant's submission contained ultronei elements not considered during the preliminary inadmissibility assessment, thereby precluding liability for those costs under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; The civil party cannot be condemned to pay the costs incurred by the civil party if the latter's submission included ultronei elements not evaluated during the preliminary inadmissibility proceeding.

Parole chiave

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ultronei elements inadmissibility appeal litigation costs civil party liability preliminary assessment prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.7, n. 39333 del 07/06/2024
La ricorrente parte civile ha chiesto la correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo omesso di provvedere sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel giudizio conclusosi con ordinanza di inammissibilità (Sez.7, n. 39333 del 07/06/2024).
Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139
(Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile Pinturi Moira, nata a Camposampiero il 22/12/1978 nel procedimento a carico di Favaro Luca, nato a Camposampiero il 16/12/1982 avverso la sentenza del 07/06/2024 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente parte civile ha chiesto la correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte, avendo omesso di provvedere sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel giudizio conclusosi con ordinanza di inammissibilità (Sez.7, n. 39333 del 07/06/2024). •"( 2. La ricorrente deduce di aver partecipato al giudizio celebrato sul ricorso dell'imputato, depositando memoria difensiva e nota spese.

3. Le doglianze sollevate dalla ricorrente sono manifestamente infondate, posto che l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile non è frutto di una mera omissione, dovendosi piuttosto ritenere che si sia fatta applicazione del consolidato principio secondo cui il ricorrente non deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p