Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding family circumstances and custody measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under criminal procedure law. The appellant argued the lower court ignored family details and new facts, but the appeal merely reiterated existing arguments without pinpointing specific legal errors. Consequently, the appeal was rejected as generic and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against orders regarding personal custody measures must meet the specificity requirement, mandating a precise identification of the contested points and legal issues rather than generic disagreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amato Daniele nato a Lamezia Terme il 05/11/1992 avverso l'ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Teresa Bilotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Daniele Amato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è attualmente sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in quanto il Tribunale, con motivazione apparente, illogica e fondata su mere clausole di stile, ha omesso di valutare gli elementi di novità indicati dalla difesa e, in particolare, la condizione familiare del ricorrente (con prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da Lamezia Terme, il tempo decorso il comportamento intramurario, l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e privo del necessario requisito della specificità. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con le ragioni dell'ordinanza che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato la carenza di specificità dell'appello proposto in ragione del suo contenuto meramente reiterativo degli elementi fattuali posti a sostegno della richiesta. Si tratta di un argomento che, oltre a non essere specificamente censurato dal ricorso, è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dovendosi, al riguardo ribadire che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame. (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle, Rv. 258664).
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 dicembre 2024 Il Consiglier