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Sentenza — n. 8216/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls drug conviction appeal due to lack of reasoning on procedural irregularities and habitual crime assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's conviction for drug trafficking and possession, ordering a retrial. The appellant argued the lower court failed to address specific procedural flaws, such as unlisted witness testimony and erroneous police annotations, while also contesting the reasoning regarding the quantity of drugs found and the existence of a habitual criminal pattern. The Court ruled that the appellate judgment was fundamentally flawed because it omitted any explanation for these critical procedural and substantive issues, violating the requirement for complete judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 593 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A judgment annulling a lower court decision must provide complete reasoning on all contested procedural irregularities and habitual crime assessments; failure to address these specific grounds necessitates a remand for the lower court to integrate its motivation according to established legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of judicial motivation procedural irregularities habitual crime assessment drug trafficking conviction remand for retrial non-punishability due to leniency unlisted witness testimony inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 593 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Violazione di legge e vizi della motivazione vengono dedotti, infine, in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod.
Art. 460, comma 5 c.p.p.
266591; sulla necessità della commissione di almeno altri due reati della stessa indole, anche incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ma comunque con esclusione di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.
Art. 507 c.p.p.
La terza doglianza riguarda l'assenza di motivazione sulle irregolarità processuali evidenziate con l'atto d'appello: acquisizione di un'annotazione di polizia giudiziaria erroneamente ritenuta atto irripetibile; ammissione, a norma dell'art. 507, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana
Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amadu Abubakar, nato ad Auchib (Nigeria) il 02/02/1997 avverso !a sentenza del 01/12/2023 della Corte d'appello di Potenza visti gli aEti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette e conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore deneale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Ameriga Maria Petrucci, che ha chiesto 'accoglimento dell'impugnazione, ribadendone i motivi.

RITENUTO IN FATTO

l. Arnadu Abubakar impugna, con atto del proprio difensore, la sentenza della Corte di appelio di Potenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna lto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e ceduto sostanze stupefacenti del tipo eroina e marijuana. In primo luogo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, per omessa traduzione della stessa, trattandosi di imputato alloglotta. 1.2. Si lamentano, poi, vizi cumulativi di motivazione in punto di colpevolezza. La sentenza ha valorizzato, a tal fine, le modalità di occultamento dello stupefacente da parte dell'imputato, il rinvenimento di una cospicua somma di denaro in suo possesso, gli esiti delle attività di osservazione e perquisizione compiute dalla polizia giudiziaria ed il fatto che sia stato lo stesso Amadu ad indicare agli operatori di polizia il nascondiglio della droga detenuta.

Ma - obietta la difesa - la perquisizione personale dell'imputato, effettuata nell'immediatezza per strada, è stata negativa, e così pure quella dell'ipotizzato acquirente di eroina, tale Spera; inoltre, la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, peraltro su indicazione spontanea dello stesso Amadu, soltanto una quantità di marijuana pari a cinque dosi medie giornaliere, non comprendendosi, dunque, quale sarebbe il «materiale custodito nell'appartamento», ritenuto dai giudici d'appello rivelatore della destinazione alla vendita della cocaina, in realtà mai rinvenuta; la marijuana, poi, era custodita dall'imputato all'interno del materasso del proprio letto, per tenerla ai riparo delle altre sei persone con cui condivideva l'appartamento e, comunque, la sentenza non spiega perché tale circostanza non sia compatibile con una detenzione finalizzata solamente al proprio consumo; infine, della disponibilità della somma di denaro, peraltro pari a 340 euro, e quindi non ingente, l'imputato ha offerto una giustificazione plausibile e non smentita da risultanze investigative. 1.3.

La terza doglianza riguarda l'assenza di motivazione sulle irregolarità processuali evidenziate con l'atto d'appello: acquisizione di un'annotazione di polizia giudiziaria erroneamente ritenuta atto irripetibile; ammissione, a norma dell'art. 507, cod. proc. pen., ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, di una testimonianza non indicata dal Pubblico ministero nella sua lista; acquisizione del verbale dell'interrogatorio dell'imputato, a norma dell'art. 513, cod. proc. pen., sulla base dell'erroneo presupposto per cui egli avesse rifiutato di sottoporsi all'esame, quando, invece, semplicemente non aveva compreso di essere stato chian-)ato in giudizio a tal fine, in quanto la citazione gli era stata fatta in lingua italiana, da lui non conosciuta. 1,4.

Violazione di legge e vizi della motivazione vengono dedotti, infine, in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen.. La sentenza impugnata lo giustifica per «l'abitualità della condotta, riveniente dal,a commissione di due diverse condotte e di due diversi tipi di sostanza stupefacente». Replica, però, il ricorso che l'imputato non ha precedenti condanne od altri procedimenti per fatti analoghi, né si comprende quali sarebbero le due diverse condotte ed i due tipi di stupefacenti, dal momento che sarebbe stata rinvenuta soltanto della marijuana.2.

Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto dei ricorso.

3. La difesa del ricorrente ha depositato argomentate conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento dell'impugnazione, ribadendone i motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza per l'omessa traduzione, è privo di fondamento. In tema di traduzione degli atti, l'imputato allogiotta che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mea aliegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (così, Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282, in fattispecie, nella quale - come nel caso in esame - il ricorrente non aveva dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata avesse influito sulle sue strategie difensive).

2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo d'impugnazione, con cui si contesta il giudizio di colpevolezza. Diversamente da quanto sostiene il Procuratore generale nella sua requsitoria, il ricorso non attinge il merito della decisione. La sentenza impugnata presenta, piuttosto, radicali vizi logici, perché risulta sostanzialmente assertiva, tace completamente la ricostruzione dei fatti - non desc-vendo gli esiti dell'attività compiuta dalla polizia giudiziaria e, in questo modo, non permettendo di conoscere con precisione quanto accaduto -- ma, soprattutto, fonda il proprio giudizio su circostanze non univocamente concludenti nel senso della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta: l'occultamento di essa ati'interno del materasso, infatti, si concilia senza forzature anche con un possesso per il consumo personale, ben potendo anche in questo caso il detentore aver interesse a non farsela sottrarre da altri; la somma detenuta, inoltre, non può considerarsi obiettivamente ingente, e quindi sintomatica di una sua provenienza illegale; inoltre, riesce difficile comprendere perché l'indicazione del nascondiglio delio stupefacente agli inquirenti deponga per la destinazione di esso allo spaccio.

Si rende perciò necessario, in relazione a tutti questi aspetti, un supplemento di motivazione da parte del giudice di merito, che dia conto compiutamente del !oro eventuale significato indiziante al di là del dubbio ragionevole.3. Merita di essere assentito anche il terzo motivo di ricorso, relativo agli addotti vizi procedurali. Al di là, infatti, della fondatezza o meno di tali censure, quella che necessita di essere emendata è la completa assenza di motivazione su di esse da parte della Corte d'appello: la quale, perciò, in sede di rinvio, ove ritenga di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è tenuta a pronunciarsi sulle stesse.

4. Infine, anche il quarto motivo, con cui si censura la motivazione del disconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, risulta munito di fondamento, dovendo perciò il giudice del rinvio integrare la propria motivazione sul punto, qualora rimanga convinto della colpevolezza dell'imputato. Anche a voler ritenere che la cessione di eroina e la detenzione della inanjuana costituissero due distinte condotte dell'imputato (la lacunosa descrizione dei fatti operata in sentenza non permette, invero, di disporre delle informazioni necessarie a tal fine), tuttavia esse, in quanto sostanzialmente contestuali, non potrebbero considerarsi espressive di un comportamento criminale abituale.

Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che, ai fini della causa cli non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; sulla necessità della commissione di almeno altri due reati della stessa indole, anche incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ma comunque con esclusione di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., vds.

Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175). Per altro verso, le Sezioni unite hanno pure precisato che non osta alla configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità nemmeno la pluralità di reati, allorché siano unificati nel vincolo della continuazione, potendo in questo caso essere riconosciuta dal giudice la particolare tenuità del fatto all'esito di una vaiutzione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis, cod. pen. - tenga conto di una serie di indicatori: ovvero, in particolare, la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, l'entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive delle condotte, le loro motivazioni e le conseguenze che ne sono derivate, il periodo di tempo ed il contesto in cui le diverse violazioni si collocano, l'intensità del dolo e la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

5. La sentenza impugnata, in conclusione, dev'essere annullata ed il processo dev'essere rimesso al giudice di merito, affinché, senza trascurare di soffermarsi sulle denunciate irregolarità procedurali, integri la motivazione del capo relativo al giudizio di colpevolezza, e in caso affermativo, del punto riguardante l'applicazione o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., uniformandosi agl enunciati princìpi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con r