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Sentenza — n. 7790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation regarding confiscation extension. The court rejected the claim that the land was divisible. The ruling emphasizes that mere apparent motivation does not constitute a legal violation. The decision upholds the lower court's finding on land indivisibility. The applicant is ordered to pay procedural costs and fines. The judgment clarifies the scope of cassation review in preventive measures. The court found no error in the application of confiscation laws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Elisa Geracitano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Geracitano argued that the confiscated land, originally comprising two separate parcels, was divisible and that the building existed only on one portion, rendering the confiscation of the whole legally flawed. The court rejected this claim, noting that the lower court's technical assessment regarding the lack of automatic divisibility and the necessity of a servitude constituted sufficient and non-apparent motivation. Consequently, the court ruled that no legal violation occurred under the strict criteria for cassation review in preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In proceedings for preventive measures, a cassation appeal limited to 'violation of law' excludes review of manifest illogicity; inadmissibility arises when the lower court provides sufficient, non-apparent motivation regarding essential elements like land indivisibility, even if the reasoning relies on technical assessments rather than automatic legal division.

Parole chiave

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preventive measures confiscation violation of law standard apparent motivation doctrine land indivisibility servitude cassation inadmissibility procedural costs award technical assessment validity frazionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri
Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV.
Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Geracitano Elisa, nata a Guardavalle il 18/09/1966 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/01/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette la conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Cinzia Parasporo, che kg_ (4 ) chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Elisa Geracitano avverso il decreto con cui il Tribunale aveva disposto la estensione della confisca di prevenzione, già disposta nei riguardi di Origlia Domenico, su un fondo indicato alla particella catastale 665 del foglio 63 del Comune di Guardavalle. La confisca riguarda un terreno sul quale era stato costruito un immobile (capannone), già confiscato perché ritenuto edificato con somme di provenienza illecita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Geracitano Elisa, terza interessata, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.Si sostiene che il lotto di terreno confiscato insisterebbe su due originarie particelle catastali (la n. 418 e la 420) in seguito soppresse e ricomprese nella particella n. 665 oggetto di confisca; il capannone, si aggiunge, sarebbe stato edificato solo sulla particella 418 mentre la 420 sarebbe stata libera, scindibile e separabile anche solo attraverso la costituzione di una servitù di passaggio. Né la Corte avrebbe spiegato perchè la servitù di passaggio renderebbe inscindibile la particella rispetto a quella su cui è stato edificato il capannone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile 2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez.

U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha spiegato, con una motivazione non apparente perché i terreni di cui alle originarie particelle catastali 418 - 420 non siano divisibili e non abbiano autonoma funzionalità rispetto alla costruzione confiscata in via definitiva, avendo lo stesso tecnico della ricorrente spiegato come il frazionamento delle stesse non possa essere compiuto in via automatica. ma solo attraverso la / costituzione di servitù di passaggio anche in favore del bene confiscato. Dunque, ha aggiunto la Corte, una modifica dello stato dei luoghi non automatica e naturale. Nulla di specifico è stato dedotto.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am