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Sentenza — n. 7788/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal by the defense lawyer on July 31, 2024.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7788/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer for the defendant formally withdrew the appeal on July 31, 2024. This withdrawal rendered the subsequent procedural steps by the defense counsel legally ineffective. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense lawyer withdraws the appeal before the court's decision, thereby extinguishing the right to appeal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal defense lawyer withdrawal cassation inadmissibility procedural withdrawal fine fund penalty azione di risarcimento danni da sequestro spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ventola Giovanna, nata a Bari il 14/07/1972; avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2024 dal Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile» CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Ventola Giovanna ha proposto ricorso per cassazione averso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzata alla confisca c.d. allargata di una serie di beni.

2. Il 31/07/2024 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dal difensore di fiducia dell'indagata, munito di procura speciale e4A, ~7~ G•t1,(41,^444-1-; +2--e 241-ii t di 4 • Si- II Q "C )1"-^ • `69 3. Alla rinuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente