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Sentenza — n. 6843/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extradition bail revocation due to lack of new facts and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the revocation of extradition bail for Ndoka Ilia. The defense argued the lower court confused flight risk with recidivism risks and failed to justify why less severe measures were insufficient. The court rejected this, ruling that the flight risk assessment was based on established facts from the initial bail decision and that the appeal lacked new circumstances to warrant a fresh evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 714, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 719 cod. proc. pen.; Art. 715, comma 6 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that a review of extradition bail conditions is precluded without new facts altering the liberty situation, and appeals against such bail are limited to violations of law rather than general motivation errors.

Parole chiave

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extradition bail flight risk assessment procedural inadmissibility judicial precedent custody in prison domanda d'asilo di cittadino albanese aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Invero, l'ordinanza impugnata ha fatto esclusivo riferimento al parametro di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 714, comma 2 cod. proc. pen.
Deve evidenziarsi che è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 714 cod.
Art. 715, comma 6 cod. proc. pen.
Ne consegue che, non essendo intervenuta alcuna delle cause di revoca di cui all'art. 715, comma 6, cod.
Art. 719 cod. proc. pen.
Sotto altro profilo deve considerarsi che l'art. 719 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 714 cod. proc. pen
Deve evidenziarsi che è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 714 cod. proc. pen., nella parte in cui impone di tenere conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
art. 700 cod. proc. pen
— mancato pervenimento della domanda di estradizione e dei documenti indicati dall'art. 700 cod. proc. pen.
art. 719 cod. proc. pen
Sotto altro profilo deve considerarsi che l'art. 719 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ndoka Ilia, nata a Lehz (Albania) il 22/08/1975 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 21/08/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Ilia Ndoka ricorre avverso la ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta di revoca o, in linea subordinata, di sostituzione con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti nell'ambito del procedimento a fini estradizionali promosso su richiesta della autorità giudiziaria della Repubblica di Albania.

2. Con un unico motivo il difensore ha dedotto vizi di motivazione nonché di inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b), e 714 comma 2 cod. proc. pen. La Corte di merito — si assume - ha esposto argomentazioni che, in termini del tutto generici, sovrappongono piani diversi, confondendo esigenze cautelari che sono invece distinte. In particolare, sarebbero stati valorizzati profili, quali il titolo dei reati in addebito e le loro modalità esecutive, che attengono al pericolo di reiterazione delle condotte criminose piuttosto che al pericolo di fuga, quest'ultimo ritenuto sussistente sulla base di un ragionamento inferenziale del tutto ipotetico. Non sono infine spiegate, nella ordinanza impugnata, le ragioni per le quali le ravvisate esigenze non potrebbero essere assicurate mediante misure meno afflittive della custodia in carcere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Deve evidenziarsi che è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 714 cod. proc. pen., nella parte in cui impone di tenere conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. Invero, l'ordinanza impugnata ha fatto esclusivo riferimento al parametro di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ossia alla perdurante esigenza di scongiurare il pericolo di fuga, avendo la Corte desunto dai contenuti della domanda estradizionale e dell'allegato rapporto delle forze di polizia l'esistenza di relazioni intrattenute dall'estradando con correi residenti in diversi Stati (Albania, Montenegro, Francia e altri paesi europei UE), nell'ambito della indagine per traffico internazionale di stupefacenti che lo vede indagato, ed avendo apprezzato tali contatti come significativi di una rete di complicità della quale egli potrebbe avvalersi per garantirsi la fuga.

Il tema posto dalla difesa attiene, peraltro, alla mancanza di un presupposto giustificativo della misura che è stato già vagliato in sede di prima applicazione di essa, allorché, in esito alla convalida dell'arresto di Ndoka, era stata ritenuta sintomatica e rivelatrice di un rischio di irreperibilità, suscettibile di concretizzarsi nelle more della consegna, la condizione di ricercato in ambito internazionale del ricorrente per gravi reati commessi in contesto associativo. Ne consegue che, non essendo intervenuta alcuna delle cause di revoca di cui all'art. 715, comma 6, cod. proc. pen.

— mancato pervenimento della domanda di estradizione e dei documenti indicati dall'art. 700 cod. proc. pen. - resta precluso in questa Sede un nuovo apprezzamento di tale parametro, valutato in sede genetica, che non sia fondato su circostanze nuove modificative della situazione di fatto "de libertate", perché violerebbe i principi cristallizzati dalla sentenza Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, in ordine alla portata e alla estensione del giudicato cautelare in tale materia.

3. Sotto altro profilo deve considerarsi che l'art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità dei provvedimenti relativi alle misure cautelari applicate nell'ambito della procedura estradizionale al solo vizio di violazione di legge, sicché l'unico vizio che potrebbe rilevarsi in questa Sede, con riguardo alla struttura della motivazione, è la sola mancanza o la mera apparenza di essa (tra le moltissime, v. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). In ragione di ciò, gli ulteriori rilievi formulati dalla difesa, diretti a censurare le ragioni logico giuridiche della decisione adottata per come sono state esposte, sono inammissibili a fronte di una motivazione che, per quanto stringata, resta tutt'altro che apparente, perché esente da incongruenze logiche radicali, essendo ancorata ad elementi fattuali e funzionale rispetto alle esigenze giustificative della cautela di cui si chiede la revoca.

4. Da ultimo, a fronte di un'istanza di sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive, formulata in linea gradata in termini alquanto generici ed indeterminati, la Corte di merito ha rimarcato come il ritenuto pericolo di fuga si ponga in misura pressante, da tanto potendo evincersi la idoneità contenitiva della sola custodia intramuraria.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,