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Sentenza — n. 6841/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6841/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera il 5 aprile 2022 nei confronti di George Daniel Neagu per il reato di evasione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso George Daniel Neagu, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello, carente di motivazione e senza confronto con gli argomenti difensivi, aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante le circostanze di tempo e di luogo lo consentissero, e non aveva accertato il dolo del reato e l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 6841/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso George Daniel Neagu, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello, carente di motivazione e senza confronto con gli argomenti difensivi, aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante le circostanze di tempo e di luogo lo consentissero, e non aveva accertato il dolo del reato e l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024.

Parole chiave

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infrazione commessa per negligenza contravvenzione bagatellare delitto ritardo ingiustificato dell'azione penale circostanza attenuante infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Vizio di motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello, carente di motivazione e senza confronto con gli argomenti difensivi, aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Neagu George Daniel, nato in Romania il 20/08/1993 avverso la sentenza del 22 marzo 2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'Avvocato Pietro Mazzoccoli, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera il 5 aprile 2022 nei confronti di George Daniel Neagu per il reato di evasione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso George Daniel Neagu, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello, carente di motivazione e senza confronto con gli argomenti difensivi, aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante le circostanze di tempo e di luogo lo consentissero, e non aveva accertato il dolo del reato e l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. 2.1. La sentenza impugnata deve essere considerata, a tutti gli effetti, una "doppia conforme" della decisione di primo grado, con l'effetto che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due pronunce di merito costituiscono un unico corpo decisionale (Sez. 6, n. n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935), la Corte di appello, pur con un sintetico richiamo agli atti processuali, ha fatto propria la dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Tribunale di Matera idonea a comprovare il dolo del reato e la sua offensività, censurati con argomenti meramente assertivi dal ricorso. 2.2.

Con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte distrettuale ha ritenuto che ne mancassero i presupposti alla luce della modalità concreta dell'azione e dei precedenti penali del Neagu, da ciò desumendo l'abitualità del comportamento illecito tenuto e la preclusione ad ottenere il beneficio richiesto, argomenti completi e logici rispetto ai quali il ricorso ha opposto mere critiche. 2 tP1 3. Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è generico. Premessa l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, la sanzione in concreto comminata al ricorrente è pari al minimo edittale così da non richiedere una specifica motivazione risultando impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2