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Sentenza — n. 6840/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise nullity arguments at second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The defense argued for nullity regarding missed appearance deadlines and lack of mitigating circumstances, but the court found these grounds aspecific and not raised during the appellate trial. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to comply with procedural requirements for raising nullity claims.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific or if nullity arguments were not raised in the prior judgment, as they are absorbed by the question of the new law's applicability.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds nullity of citation appellate procedure procedural costs Sezioni Unite jurisprudence mitigating circumstances rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 3, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096
Il primo motivo non considera la pacifica giurisprudenza, ribadita anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), secondo cui la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mannino Orazio, nato a Catania il 13/10/1986 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 25 gennaio 2019 con la quale era stato condannato l'imputato Orazio Mannino per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni dolose aggravate.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei termini a comparire, previsti per il giudizio di appello dalla riforma entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (il decreto di citazione è stato notificato all'imputato il 14 marzo 2024 rispetto all'udienza dell'in marzo 2024). 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. (la Corte di appello non ha considerato l'ammissione di responsabilità dell'imputato e il parziale risarcimento del danno).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico.

2. Il primo motivo non considera la pacifica giurisprudenza, ribadita anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), secondo cui la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello non ha carattere assoluto, risultando solo controverso il termine ultimo sulla sua rilevabilità nel giudizio di appello (secondo un minoritario orientamento, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti; secondo l'orientamento maggioritario, ribadito dalle Sezioni Unite, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado). Ebbene, nel caso in esame alcuna nullità ha eccepito la difesa nel giudizio a quo. Questione che viene dunque ad assorbire quella della applicabilità o meno al caso in esame della disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata sul punto del riconoscimento delle attenuanti generiche, finendo per proporre censure meramente reiterative di quelle di appello: la Corte di appello ha infatti escluso che si fosse in presenza di una "confessione" dell'imputato e ha ritenuto che il dedotto parziale risarcimento fosse in realtà il frutto di una manovra dell'imputato per ottenere una dichiarazione dalla persona offesa da spendere in sede giudiziaria, corrispondendo di fatto una cifra inferiore.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cas