Italian Supreme Court dismisses extradition appeal due to lack of concrete evidence for Swiss agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to postpone extradition proceedings. The defense argued that a new authorization to leave for work constituted a valid reason to seek a Swiss agreement and revoke extradition, but the court found no concrete evidence of such an agreement. Consequently, the appeal was rejected because the alleged new facts did not substantively impact the extradition request or justify a procedural delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal regarding extradition is inadmissible if the requested procedural delay lacks concrete factual basis to demonstrate a pending agreement or a substantive change affecting the extradition request.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vajushi Jurgen (CUI 05ZOLK6), nato a Shkoder (Albania) il 10/11/1994 avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di Vajushi Jurgen richiesta dal Governo della Confederazione Svizzera per il suo perseguimento per traffico di stupefacenti.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. All'udienza del 27 settembre 2024 davanti alla Corte di appello la difesa aveva chiesto un rinvio al fine di definire con rito alternativo il procedimento pendente in Svizzera e ottenere così la revoca dell'estradizione (nella specie, con il versamento di una somma a titolo di cauzione) e a tal fine era stata depositata la documentazione sulla corrispondenza intrapresa con le autorità svizzere.
In tal modo l'estradando avrebbe potuto continuare a risiedere in Italia dove è radicato e ha attività lavorativa. La Corte di appello ha ritenuto di non concedere il rinvio sul presupposto che nessun accordo era stato raggiunto con il P.M. svizzero e nessun elemento concreto giustificava il differimento. La Corte di appello non ha tuttavia considerato la autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al lavoro che costituiva un fatto nuovo per la rivalutazione della richiesta difensiva, dimostrando la affidabilità del ricorrente. Il rinvio era in ogni caso ispirato a criteri di equità, nella ragionevole prospettiva di una favorevole definizione del procedimento senza far luogo alla consegna.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Come ha rilevato la Corte di appello, il rinvio richiesto dal ricorrente si presentava come ingiustificato, perché vi non era alcun elemento concreto per far ritenere l'accordo prospettato raggiunto o almeno in via di ratifica. Pertanto, la richiesta è stata correttamente ritenuta priva di presupposti e meramente esplorativa. Né questa valutazione poteva dirsi erronea per il solo fatto che il ricorrente aveva ottenuto la autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al lavoro, non avendo tra l'altro la difesa né allegato davanti alla Corte di appello né documentato in questa sede come tale "fatto nuovo" avrebbe potuto incidere sull'accoglimento della sua istanza in Svizzera e sul ritiro quindi della domanda estradizionale.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 di