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Sentenza — n. 6728/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal judgment for remittal regarding conditional sentence suspension due to lack of merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's judgment and remitted the case for a new trial regarding the conditional suspension of the sentence. The appellant argued the lower court failed to evaluate the prerequisites for granting the benefit, a point the Supreme Court acknowledged was indeed a valid ground for appeal. However, the Court ruled that assessing the prognosis for recidivism requires a substantive merit review, which is precluded in a court of law, thus necessitating remittal rather than direct application.

Regesto Legislator

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Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot directly grant conditional sentence suspension when the lower court's judgment lacks an explicit prognostic assessment of recidivism, as such evaluation constitutes a substantive merit review precluded in proceedings of legality.

Parole chiave

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conditional sentence suspension recidivism prognosis substantive merit review court of legality remittal for new trial Art. 620 cod. proc. pen. lack of explicit assessment riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 319-quater cod. pen.
Art. 318 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 323-bis cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
283114 - 01, secondo cui, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett.
art 319-quater cod. pen
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 12/07/2019, ha ritenuto Carmine Testiera responsabile del reato di cui all'art 319-quater cod. pen.
art 318 cod. pen
A seguito di annullamento della Corte di Cassazione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/11/2022 emessa in sede di rinvio, ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art 318 cod. pen.
art 131-bis cod. pen
art 323-bis cod. pen
pen., all'attenuante di cui all'art 323-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021
Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv.
Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014
281519 - 01; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv.
Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020
(Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep.
Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015
280400 - 01; Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv.
Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022
Sulla stessa scia si pone Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testiera Carmine, nato a Napoli il 01/09/1952 avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con applicazione del beneficio da parte della Corte di Cassazione RITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 12/07/2019, ha ritenuto Carmine Testiera responsabile del reato di cui all'art 319-quater cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno il 15/01/2021. A seguito di annullamento della Corte di Cassazione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/11/2022 emessa in sede di rinvio, ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art 318 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione.

Con sentenza del 16/05/2023 la Corte di Cassazione ha annullato tale sentenza, avendo la Corte d'appello errato nell'applicare la pena stabilita per il delitto di cui all'art 318 cod. pen. nei limiti edittali stabiliti dalla novella del 2019, entrata in vigore dopo la commissione del fatto contestato all'imputato, e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, che avrebbe dovuto rivalutare anche gli altri motivi di ricorso ritenuti fondati (in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., all'attenuante di cui all'art 323-bis cod. pen. e alla sospensione condizionale della pena).

Con sentenza del 20/05/2024 la Corte di appello di Napoli, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art 323 bis cod. pen. ha rideterminato la pena in mesi 5 giorni 10 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, fatto oggetto di specifico motivo di gravame.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato 2. Dalla motivazione della sentenza rescindente emerge che anche il terzo motivo di impugnazione, relativo alla mancata valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, doveva considerarsi fondato; pertanto il giudice di rinvio, rideterminata la pena alla luce della corretta cornice editale, avrebbe dovuto pronunciarsi anche in ordine all'applicazione dell'art. 163 cod. pen. La sentenza impugnata, invece, non contiene alcuna determinazione sul punto e va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale aspetto.3.

Non sussistono le condizioni perché questa Corte proceda direttamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. Infatti, la valutazione degli elementi alla base della concessione della sospensione condizionale della pena richiedono sempre una analisi di merito, che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostico richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il che implica che alla omessa motivazione debba conseguire l'annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre:

Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 - 01; Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi, Rv. 259667 - 01). Si è, tuttavia, affermato che quando il beneficio è concedibile senza alcuna valutazione discrezionale ma sulla base della mera analisi dei dati emergenti dalle motivazioni delle sentenze di merito, la Cassazione può procedere alla concessione facendo ricorso ai poteri conferiti degli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, De Vita, Rv. 280400 - 01; Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481 - 01).

Sulla stessa scia si pone Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01, secondo cui, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in quanto, in tale caso, la decisione in ordine alla applicabilità del beneficio ha natura "ricognitiva" e non "valutativa", mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità.

Nel caso di specie nella sentenza di appello manca qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto, per cui la decisione in ordine alla applicabilità del beneficio ha carattere valutativo ed è preclusa alla Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione