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Sentenza — n. 6242/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6242/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pace Francesco, nato a Cosenza il 15/09/1982 avverso la sentenza emessa in data 01/07/2024 dalla Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Giuseppe Lanzino, difensore di fiducia di Francesco pace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6242/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento Francesco Pace, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto il Pace responsabile dei reati in contestazione sulla base delle sole dichiarazioni dei militi accertatori, senza tuttavia che si fosse proceduto alla concreta verifica in ordine alla effettiva presenza in casa dall'imputato che non aveva udito il campanello perché intento ad ascoltare la musica con le cuffie; - vizio di violazione di legge, in relazione all'art.131-bis cod. pen., per non avere la Corte riconosciuto la causa di non punibilità, nonostante la tenue offensività del fatto e l'assenza di abitualità.

Parole chiave

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frode per liberarsi dal servizio obbligo di comparizione all'udienza evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga inchiesta per sottrazione d'imposta assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento Francesco Pace, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod.
art. 131 bis cod. pen
In ordine alla censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pace Francesco, nato a Cosenza il 15/09/1982 avverso la sentenza emessa in data 01/07/2024 dalla Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Giuseppe Lanzino, difensore di fiducia di Francesco pace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa 11 dicembre 2022 dal Tribunale di Cosenza che aveva condannato Francesco Pace alla pena ritenuta di giustizia per i reati di evasione dagli arresti dorniciliari commessi tra il 20 luglio e il 29 agosto del 2017.

2. Avverso tale provvedimento Francesco Pace, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto il Pace responsabile dei reati in contestazione sulla base delle sole dichiarazioni dei militi accertatori, senza tuttavia che si fosse proceduto alla concreta verifica in ordine alla effettiva presenza in casa dall'imputato che non aveva udito il campanello perché intento ad ascoltare la musica con le cuffie; - vizio di violazione di legge, in relazione all'art.131-bis cod. pen., per non avere la Corte riconosciuto la causa di non punibilità, nonostante la tenue offensività del fatto e l'assenza di abitualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché declinato in fatto.

2. La Corte di appello ha ancorato la responsabilità dell'imputato agli accertamenti operati dagli agenti di PG: in due distinte occasioni, i militi - recatisi per un controllo presso l'abitazione in cui il Pace era ristretto in vinculis - non avevano ricevuto alcuna risposta al citofono, nonostante i ripetuti ed udibili colpi di campanello e l'attesa sul posto per oltre mezz'ora. 2.1. Il ricorrente- nel censurare la sentenza gravata sotto il profilo della errata valutazione della prova per non avere i Giudici tenuto conto della oggettiva impossibilità per il Pace di udire il suono del campanello perché «verosimilmente» intento ad ascoltare musica - ha mosso censure che primariamente per la portata assertiva delle affermazioni sono del tutto inidonee a disarticolare la tenuta logica della sentenza di primo e di secondo grado.

Si tratta poi di argomenti, già proposti e compiutamente scrutinati nelle due conformi sentenze di merito, là dove congruamente è stata posta in risalto la natura del tutto ipotetica ed assertiva della tesi difensiva, la oggettiva incompatibilità con la presenza sul posto dei militi per un considerevole lasso di tempo e con la ripetizione di identiche condotte a distanza ravvicinata. 2.2. Il ricorrente ha in sostanza sollecitato la Corte di cassazione ad una diversa interpretazione della informazione probatoria per proporre una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, preclusa in sede di legittimità: il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere finalizzato alla verifica che la motivazione sia effettiva, vale a dire realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non sia manifestamente illogica, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non sia internamente contraddittoria, e cioè risulti esente da insormontabili incongruenze tra le sue , diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute, e non risulti incompatibile, sempre sotto il profilo logico, con altri atti del processo - che il ricorrente abbia indicati in termini specifici ed esaustivi nei motivi - in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (così, ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

3. In ordine alla censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la motivazione resa dai Giudici di appello non si presta a censure di ordine logico: correttamente e congruamente è stato rilevato come la violazione ripetuta e a distanza ravvicinata delle prescrizioni nonchè l'allontanamento da casa senza che fosse stata accertata la destinazione, la durata dell'evasione e le persone eventualmente incontrate fossero elementi oggettivamente poco compatibili con il giudizio di lieve offensività.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d