Cassation annuls precautionary order against public official due to lack of current recidivism risk after role removal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Catania's order reinstating a precautionary suspension for Michelangelo Egidio Trebastoni. The defendant argued he no longer held his former role due to incompatibility issues following a prior acquittal. The court ruled that the precautionary measure lacked concrete evidence of current recidivism risk since the official had been removed from the specific function where the crimes occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, lett. c) cod. proc. pen.; The requirement of current danger of recidivism for internal public administration offenses must be based on concrete data showing the necessity of the measure at the time of application, which is absent when the official has been removed from the specific role enabling the crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trebastoni Michelangelo Egidio, nato il 09/07/19fr2 a Piazza Armerina avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa e ha disposto il ripristino della misura interdittiva della sospensione dallo svolgimento dei pubblici ufficii nei confronti di Michelangelo Egidio Trebastoni in quanto gravemente indiziato di diversi delitti (rivelazione di segreto di ufficio, falsità ideologica, concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e per l'esercizio della funzione).
Secondo l'ipotesi accusatoria, confermata dai giudici della cautela, il ricorrente, direttore dell'Ispettorato del lavoro di Siracusa, per un ampio periodo di tempo compreso tra ottobre 2017 e febbraio 2022 aveva costantemente abusato della propria posizione per ottenere utilità personali, anche di modesto valore, da imprenditori e commercianti esercitando funzioni ispettive, indirizzando controlli a carico di aziende individuate in base a frequentazioni personali (scuola di inglese del figlio, parrucchiere della moglie, ecc.), condotte reiterate in modo sistematico nonostante la conoscenza di attività investigative a suo carico già dall'aprile 2018 (data dell'interrogatorio di garanzia).
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico articolato motivo con il quale censura la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per non avere tenuto conto che il ricorrente, dopo la revoca della misura interdittiva disposta dal Giudice per le indagini preliminari, non aveva più ricoperto alcun ruolo in seno all' Ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa. Infatti, nonostante nel marzo del 2024 fosse stato nominato responsabile dell'unità operativa del parco archeologico di Siracusa, non vi era stato assegnato a causa della nota del Procuratore della Repubblica, indirizzata all'assessorato regionale competente, che menzionava profili di incompatibilità, venuti meno con l'assoluzione del 9 aprile 2024 per il delitto di detenzione di beni di interesse archeologico, frode processuale e danneggiamento.
Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto erroneamente priva di rilievo l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione ad interpelli per posizioni dirigenziali a Siracusa, così fondando le esigenze cautelari sul solo ruolo apicale ricoperto nella Pubblica amministrazione, nonostante la recidiva fosse circoscritta alla peculiare natura e tipologia dell'ufficio di direttore dell'Ispettorato del lavoro di Siracusa. Infine, l'ordinanza impugnata, identica a quella emessa il 5 marzo 2024, aveva valorizzato due precedenti condanne del ricorrente che non solo sono risalenti nel tempo, ma riguardano delitti aspecifici rispetto a quelli contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2. Secondo un costante orientamento di questa Corte, espresso in materia di reati contro la Pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all'apparato amministrativo, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi che rendano l'esigenza effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 dell'11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, richiamate le valutazioni contenute nell'ordinanza genetica, pur avendo valorizzato la negativa personalità di Michelangelo Egidio Trebastoni, evincibile dalle modalità protratte delle gravi condotte illecite, dalla rivendicazione della legittimità del proprio operato e dalla candidatura a posizioni dirigenziali in pendenza dei procedimenti penali a suo carico, non ha indicato gli elementi concreti circa il pericolo attuale di recidiva alla luce del dato oggettivo che il ricorrente è stato rimosso dalla funzione che lo ha determinato alla commissione delle condotte in questa sede contestate ed è stato trasferito in altro ambito territoriale e con diverso ruolo, così da non avere margini di reiterazione dei reati.
3. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M.