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Sentenza — n. 6081/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against detention orders due to client's formal renunciation of the legal challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Burreli Arta, Burreli Ramis, and Joseph Parrinello inadmissible following their formal renunciation of the legal proceedings. The applicants had previously challenged detention orders and precautionary seizures, but later submitted declarations withdrawing their requests due to the conclusion of criminal cases or the granting of alternative measures. Consequently, the Court ruled that the appeals lacked standing and ordered the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 comma 1 c.p.p.; Art. 616 comma 2 c.p.p.: When a party formally renounces an appeal, the Court must declare it inadmissible, though the specific consequences regarding procedural costs depend on the reasons underlying the renunciation.

Parole chiave

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formal renunciation of appeal inadmissibility due to withdrawal procedural costs allocation precautionary seizure appeal detention order review confisca di valori patrimoniali rinuncia alla sostanza confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 comma 1 c.p.p.
Art. 616 comma 2 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Burreli Arta nato a n-(ALBANIA) il 16/02/1974 Burreli Ramis nato a frnin (ALBANIA) il 17/07/1968 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di Lucca Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lucca ha rigettato il riesame proposto da Burreli Arta e Burreli Ramis, terzi interessati dalla esecuzione del sequestro preventivo dell'importo di euro 36.000 emesso ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni del figlio convivente Burreli Regis, indagato per detenzione e più fatti di cessione di sostanza stupefacente; rilevato che avverso detto provvedimento ha interposto ricorso il difensore e procuratore speciale dei detti terzi interessati, adducendo tre diversi motivi di ricorso; rilevato, ancora, che i ricorrenti hanno ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione trasmessa a questa Corte segnalando che il procedimento penale promosso ai danni di Bureli Regis è stato definito con la confisca delle somme sottoposte a sequestro ritenuto che in ragione della intervenuta rinunzia, va dichiarata la inammissibilità del ricorso e che alla stessa conseguono comunque le statuizioni di cui all'art. 616 comma 1 cpp, nei limiti delle sole spese processuali, attesa l'indifferenza delle ragioni addotte a giustificazione della rinunzia rispetto alla posizione rivendicata dagli odierni ricorrenti da ultimo con il ricorso che occupa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presiden BENEDE ATERNO' RADDUSA MASS O R1FC LLI -1.- et.i---- / SEZIONE VI PENALE1 3 FEB 2025 DEPOSITATO IN ANCELLERIA IL FUNZIONA O GIUDIZIARIO Lorena , rasomeni P 06082-2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1533/2024 ANGELO CAPOZZI CC - 01/10/2024 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Relatore - R.G.N. 22019/2024 PIETRO SILVESTRI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Parrinello Joseph nato a AUBAGNE (FRANCIA) il 26/08/1968 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che la difesa di Joseph Parrinello ha interposto ricorso avverso l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, rigettando il riesame proposto nell'interesse dell'indagato, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto per la ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato allo stesso contestata; rilevato che con dichiarazione ritualmente resa e trasmessa a questa Corte, il ricorrente ha rinunziato al ricorso evidenziando l'intervenuta concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura in origine applicata, con conseguente, affermata, carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di impugnazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinunzia, non conseguono nel caso le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp per le ragioni sottese alla rinunzia stessa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così è deciso, 01/10/2024 Il C