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Sentenza — n. 6079/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as the charged crime of abuse of office was abrogated by recent legislation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the specific crime of abuse of office charged against the defendant had been legislatively abrogated. The defense argued procedural violations and contested the factual elements regarding the public official's duty to abstain and the subjective intent to obtain an illegal building permit. The court ruled that the recent legislative reform and subsequent Constitutional Court decision rendered the criminal facts no longer punishable under current law.

Regesto Legislator

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D.L. 16.7.2020 n. 76; L. 9.8.2024 n. 114: When the specific criminal provision defining the offense is abrogated by subsequent legislation, the conviction based on that offense must be annulled without remittal as the act is no longer punishable.

Parole chiave

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abrogazione legislativa reato non previsto annullamento senza rinvio abuso di ufficio legge 114/2024 decreto semplificazioni principio di legalità zona urbana sfavorita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.L. 16.7.2020 n. 76
L. 9.8.2024 n. 114
art. 323 cod. pen.
con la 1.11.9.2020 aveva ristretto la portata applicativa della disposizione originaria dell'art. 323 cod. pen., attribuendo rilievo penale alla violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di applicabilità».
art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
all'obbligo di astensione del pubblico ufficiale, giacchè l'esegesi letterale dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
art. 323 cod. pen
con la 1.11.9.2020 aveva ristretto la portata applicativa della disposizione originaria dell'art. 323 cod. pen., attribuendo rilievo penale alla violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di applicabilità».

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fortunato Emanuele, nato il 31/08/1966 a Siracusa avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte di appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è più previsto dalla legge come reato; udito il difensore dell'imputato, Avv. Silvestre Costanzo che, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta abrogazione legislativa. x

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2021, il Tribunale di Siracusa ha assolto l'imputato dal delitto di cui agli artt. 56 e 323 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Allo stesso, nella qualità di dirigente del settore Urbanistica del Comune di Siracusa e quindi di pubblico ufficiale, era contestato di avere omesso di astenersi in presenza di un interesse personale nella domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa ad un immobile di sua proprietà e quindi di avere compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un indebito vantaggio patrimoniale, consistente in un provvedimento favorevole di sanatoria nonostante l'abuso ricadesse in zona di inedificabilità assoluta.

Sulla impugnazione del P.M., nel giudizio di appello, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte di appello condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, ritenendo che egli avesse agito con il dolo intenzionale e quindi con il fine specifico di ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria che sapeva non spettargli perché illegittima, in quanto l'immobile era situato in area soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi della legge regionale 12 giugno 1976, n.

78. La Corte poneva in rilevo il fatto che, una volta accertato l'obiettivo perseguito, anche a voler ritenere che lo stesso non avesse agito quale pubblico ufficiale, ma da mero beneficiario dell'attività abusiva posta in essere dal pubblico dipendente infedele, si configurava comunque il concorso morale quale extraneus, nella forma del determinatore o dell'istigatore.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando l'inosservanza di norme processuali, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo: 2.1. al difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, avendo la Corte di appello ritenuto di poter configurare la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale dell'extraneus nel reato proprio di abuso di ufficio, con ciò trasformando gli elementi costitutivi dell'addebito descritto nel capo di imputazione, che originariamente si fondavano sulla qualità di pubblico ufficiale dell'imputato e sulla violazione dell'obbligo di astensione; 2.2. all'obbligo di astensione del pubblico ufficiale, giacchè l'esegesi letterale dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non suggerisce l'immediatezza che viceversa la Corte territoriale ha ritenuto in re ipsa; il momento in cui Fortunato avrebbe dovuto astenersi era invece ravviabile in quello finale della firma della concessione; 2.3. ancora all'obbligo di astensione; in tale senso la motivazione offerta dalla Corte è illogica e contraddittoria perché omette di considerare importanti elementi di prova dai quali si ricava che l'imputato si è astenuto dal trattare la sua pratica, tanto che l'Ufficio aveva già deciso che se ne sarebbe occupato altro dirigente.

Sotto diverso profilo è illogica, là dove valorizza alcuni limitati incontri svoltisi al di fuori del luogo di lavoro;2.4. all'idoneità degli atti ai fini della configurabilità del tentativo, dal momento che le richieste rivolte ai subordinati, prive di qualsivoglia contenuto minaccioso o intimidatorio non potevano essere considerate, anche con valutazione ex ante, idonee a far ottenere all'imputato il provvedimento illegittimo; 2.5. alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, dal momento che dalla produzione documentale offerta dalla Difesa e dagli atti comunque acquisiti al fascicolo è emerso che l'imputato fosse pienamente convinto di avere diritto ad ottenere la concessione in parola.

In particolare, si fa riferimento alla dichiarazione del precedente proprietario fornita al momento dell'acquisizione dell'immobile, tanto che Fortunato aveva volturato a suo nome l'istanza di condono edilizio presentata dal venditore. Egli si è limitato a chiedere informazioni circa l'esito della pratica. Infine, la sentenza di applicazione pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. pronunciata nei confronti del tecnico che aveva redatto la perizia giurata inficiata da falsità non può essere considerata in tale direzione, dal momento che non è mai stato contestato il concorso nel reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre prendere ggg~SEEET atto della recente riforma legislativa che ha riguardato l'abrogazione del reato contestato al ricorrente nella forma tentata. Il d.l. 16.7.2020 n.76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con la 1.11.9.2020 aveva ristretto la portata applicativa della disposizione originaria dell'art. 323 cod. pen., attribuendo rilievo penale alla violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di applicabilità». E la Corte costituzionale, innanzi alla quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della rinnovata fattispecie, con la sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022 aveva dichiarato la stessa infondata.

Il descritto percorso riformatore può dirsi ora concluso con la legge 9 agosto 2024 n.114, che ha abrogato ogni residuale fattispecie di abuso d'ufficio. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è p