Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5037/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court orders correction of criminal appeal judgment to include civil party's procedural costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a criminal appeal judgment. The civil party argued the original ruling omitted mandatory cost allocation for their participation. The court found the omission unjust and easily deducible from the main decision, ordering the text amended to specify the civil party's costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 c.p.p.: Material errors in judgments that cause unjust harm and are easily deducible must be corrected to ensure the accessory provisions align with the main ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction civil party costs criminal appeal judgment procedural omission Italian Code of Criminal Procedure memoria complementare disposizioni supplementari e finali modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 c.p.p.
Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale - relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 - della parte civile costituita: Foto Ottica Di Lernia s.a.s. di Antonio Selvaggi & C. in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Antonio Selvaggi nel procedimento penale a carico di: Di Lernia Tatiana nata a Pisa il 19/11/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Foto Ottica Di Lernia s.a.s. di Antonio Selvaggi & C. in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Antonio Selvaggi ha formulato istanza di correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 dalla Sezione Sesta Penale della Corte di cassazione, deducendo che nel predetto dispositivo non si era tenuto conto della sua costituzione di parte civile, e non si era, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore.

2. Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti.

P.Q.M.

Dispone la correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/24 emessa in data 13/06/2024, su ricorso di Di Lernia Tatiana e trascritto nel ruolo di udienza, nel senso che, dopo la frase "condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali", debba intendersi e leggersi: "condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, Foto Ottica Di Lernia s.a.s. di Antonio Selvaggi & C., che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale della sentenza e sul ruolo. Così deciso il 30 gennaio 2025