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Ordinanza — n. 5033/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming legal error in public official qualification due to lack of evident violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5033/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Vaccaro inadmissible on procedural grounds. Vaccaro argued that the trial judge incorrectly qualified a specific act as involving a public official, violating the law and the principle of motivation. The court rejected this claim because the alleged legal error was not evident from the indictment or the trial judge's reasoning, rendering the violation precluded under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 314 c.p.p.: An appeal based on a violation of law is inadmissible if the error does not emerge with evident clarity from the indictment and the trial judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal public official qualification evident violation Article 448 c.p.p. precluded remedy legal error procedural bar risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso va de plano dichiarato inammissibile, perché si fonda su motivo che deve ritenersi non consentito, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di Alessandro Vaccaro la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 314 c.p.p.
per il reato di cui all'art. 314 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di Alessandro Vaccaro la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 314 cod. pen
per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sul punto, tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vaccaro Alessandro, nato a Genova il 04/11/1950 avverso la sentenza del 24/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di Alessandro Vaccaro la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso Vaccaro, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e segnatamente alla qualifica di pubblico ufficiale in capo al tesori dell'Organismo Congressuale Forense.

3. Il ricorso va de plano dichiarato inammissibile, perché si fonda su motivo che deve ritenersi non consentito, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato. Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sul punto, tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C