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Sentenza — n. 5024/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for one crime due to prescription while dismissing procedural and abuse of power arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal, annulling the conviction for the crime of illegal detention due to the expiration of the limitation period. The appellant argued for procedural violations and abuse of power regarding his arrest, while the prosecution contended the limitation period had already expired. The court rejected the procedural and abuse claims but found the limitation period had run, reducing the sentence for the remaining offense.

Regesto Legislator

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Art. 157, 160, 161 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 516, 521, 522 cod. proc. pen.: The court annuls the conviction for a specific crime when the limitation period has expired, while dismissing appeals based on procedural violations or alleged abuse of power if the lower court's reasoning was sound.

Parole chiave

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limitation period expiration prescription of criminal action illegal detention crime procedural violation dismissal abuse of power claim reduction of sentence annulment without remittal istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione 11E~ al terzo motivo di appello in relazione alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod.
Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 522 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame proposto dall'imputato Sannir Amer avverso la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo A)(art. 337 cod.
art. 393-bis cod. pen
Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione 11E~ al terzo motivo di appello in relazione alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ameur Samir, nato in Egitto il 08/12/1985 avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui al capo B per intervenuta prescrizione con rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, Avv. Emilio Cintolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame proposto dall'imputato Sannir Amer avverso la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo A)(art. 337 cod. pen.) e B) (art. 4 I. n. 110/75) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivor inosservanza degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla dedotta condanna dell'imputato per un fatto storico diverso da quello a lui imputato con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia consistita nel tentativo di autolesionismo posto in essere, mai contestato né in ordine al quale l'imputato ha interloquito. 9t• 2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione 11E~ al terzo motivo di appello in relazione alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., essendo stati posti in essere dai pubblici ufficiali due distinti atti arbitrari - l'ammanettamento dell'imputato e il suo accompagnamento coattivo negli uffici della polizia giudiziaria.

L'affermata infondatezza del motivo di gravame è privMi motivazione, tenuto anche conto che la prima sentenza si era limitata ad affermare l'insussistenza di abusi nell'operato delle forze di polizia. In ogni caso, si denuncia l'erroneo assunto della non configurabilità della stessa causa di non punibilità in via putativa in difformità dal citato orientamento di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b - commesso tra il 23 e 24.07.2016 - in quanto, anche tenendo conto della sospensione dei termini tra il 28.02.2018 e il 20.09.2019 (per astensione del difensore dalle udienze del 23.03.2018 e del 23.11.2018), il termine prescrizionale è interamente decorso a far data dal 22.02.2023, ben prima della udienza di appello del 24.11.2023.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato dato conto dalla sentenza impugnata della avvenuta condanna dell'imputato per le contestate condotte violente nei confronti dei due agenti di polizia, non integrando il riferimento all'ulteriore gesto di autolesionismo una condanna per fatto diverso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il rigetto del pertinente motivo di appello sul rilievo della insussistenza di abusi da parte degli agenti di polizia - nelle condizioni date - nell'ammanettare l'imputato, trovato di notte con un lungo coltello nei pressi di una bambinopoli frequentata da famiglie con figli al seguito, dopo i primi segni di agitazione da parte sua, e nel condurlo negli uffici per identificarlo tramite rilievi dattiloscopici, essendo privo di documenti di identità.

4. Il terzo motivo è fondato in quanto, computati i 575 gg. di sospensione del decorso del termine di prescrizione, il reato di cui al capo B) risulta estinto alla data del 17/02/2023, anteriormente alla sentenza di appello.

5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché estinto per prescrizione con rideterminazione della pena per il residuo reato in mesi otto di reclusione. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) e ridetermina la pena in mesi otto di reclusione. Dichiara inammissib