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Sentenza — n. 4937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of appeal by the defense lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer submitted a formal withdrawal of the appeal on December 18, 2024. The appellant, Sergio Turini, had previously challenged a preliminary judge's order regarding a search warrant, arguing violations of procedural laws and lack of justification. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, resulting in a dismissal and a fine of 3,000 euros payable to the state.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the defense lawyer, holding special power of attorney, submits a withdrawal of the appeal after the deadline, triggering liability for procedural costs and a pecuniary fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal withdrawal of appeal special power of attorney procedural costs pecuniary fine Cassation procedure defense lawyer liability sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Il ricorso è da dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in Cancelleria il 18 dicembre 2024 atto di rinuncia all'impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016
pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Turini Sergio, nato a Cascina il 11/01/1969 avverso la ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese; udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze respingeva la istanza di restituzione presentata nell'interesse di Sergio Turini in relazione al sequestro probatorio emesso dal P.M.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 255 e 355 cod. proc. pen. per assenza di convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria. 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 253, 262, 263 cod. proc. pen. e alla pertinenzialità dei beni in sequestro con i reati sub 2) e 6) e alla sproporzione e inadeguatezza del sequestro.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in Cancelleria il 18 dicembre 2024 atto di rinuncia all'impugnazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Rv. 273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, quindi, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle r i a - ammende. l