Italian court dismisses appeal as the seized funds were confiscated, removing the legal interest to challenge the release order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because the seized funds were subsequently confiscated by the preliminary judge. The Prosecutor argued for the annulment of the order releasing the money, but the court noted that the original sentence regarding release was replaced by a confiscation order. Consequently, the legal interest to challenge the release order ceased to exist, rendering the appeal time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: An appeal becomes inadmissible if the contested judicial decision is replaced by a subsequent ruling that eliminates the legal interest in maintaining the original disposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso la sentenza del 30/05/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, emessa nei confronti di Silvestro Fiorenzo, nato a Polístena il 10/06/1971; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagallí, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palmi, decidendo ex art. 444 cod. proc pen. ha applicato pena detentiva, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, a Fiorenzo Silvestro per il reato ex artt. 110 e 322 cod. pen. descritto nella imputazione e ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma sequestrata 2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi si chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto il dissequestro della somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro quale mezzo di esecuzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare ha modificato la statuizione con ordinanza del 26 giugno 2024 ex art. 130 cod. proc pen. disponendo la confisca del denaro in sequestro. Pertanto, venuta meno la disposizione impugnata, è cessato l'interesse del del ricorrente a agire, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 24/10/2024 Il Consigl e estensore Il Presidente Angelo 6stanzo Gaetano De Amicis SEZIONE VI PENALE- 6 F