Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4922/2025 — snpen Generato dall'IA

Swiss extradition appeal dismissed because the requesting state withdrew the request due to prescription of the penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's order for extradition without remittal because the Swiss Federal Department of Justice withdrew the extradition request due to the prescription of the penalty. The appellant argued for annulment based on Swiss and European Convention provisions, but the court focused on the factual withdrawal of the request. Consequently, the legal conditions for extradition were deemed non-existent, rendering the lower court's decision void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22, 146 cod. pen. svizzero; Convenzione Europea di estradizione: The execution of a penalty prescribed under the requesting state's law renders the extradition request void, necessitating the annulment of the extradition order.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition withdrawal prescription of penalty Swiss criminal law European extradition convention annulment without remittal requesting state obligation immediate release order allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 cod. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.
Art. 13 cod. pen.
Art. 172 cod. pen.
Law n. 300/63 ratifying the European Extradition Convention
Law 88/29019 ratifying the First Additional Protocol to the European Extradition Convention
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, Iasinetchi, Rv. 255746
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lakatosz Roberta (CUI 06W6VVV), nata a Novara il 18/01/1985 avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Federazione Elvetica nei confronti della cittadina polacca Roberts Lakatosz per i reati di truffa e tentata truffa ex artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero.

2. Nel ricorso presentato dal difensore della Lakatosz si chiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, 13, 172 cod. pen., 10 Convenzione Europea di estradizione, ratificata con legge n. 300/63, 1 e 11 Quarto protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estrazione, ratificato con legge 88/29019, perché l'esecuzione della pena per i reati per i quali si procede è estinta per prescrizione secondo il diritto penale svizzero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che, il 29/07/2024, l'Ufficio federale di giustizia U.F.G. della Confederazione Svizzera ha ritirato, con effetto immediato, la domanda di estradizione nei confronti della ricorrente per la prescrizione dell'esecuzione della pena secondo il diritto svizzero, comunicandolo al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che, il 30/07/2024, ha inoltrato la comunicazione alla Procura generale della Corte di cassazione la quale, 1'1/08/2024, a fronte della revoca della misura e dell'ordine di immediata liberazione della ricorrente disposti dalla Corte di cassazione, ha ordinato l'immediata liberazione della Lakatosz.

2. Pertanto, prescindendo dai motivi di impugnazione della ricorrente, la sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione deve essere annullata senza rinvio perché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, Iasinetchi, Rv. 255746).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così decisa il 24/10/2024. Il Consiglie e estensore Il Presidente Angelo tanzo Gaetano De Amicis SEZIONE VI PENALE —--- - 6 FEB 2025 DEPOSITAm IN