Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to new law abrogating the specific criminal offense charged against the defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision without remittal because the specific criminal offense charged against the defendant was abrogated by a new law. The appellant argued that the lack of subjective intent should have led to acquittal, but the court prioritized the statutory change over the prescription defense. Consequently, the conviction was voided as the act no longer constitutes a crime under current legislation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, lett. b) della I. 9 agosto 2024, n. 114; When a specific criminal provision is abrogated by subsequent legislation, the act ceases to be a crime, rendering any prior conviction based on that provision void regardless of prescription.

Parole chiave

Generato dall'IA
abrogazione norma penale prescrizione reato nullità sentenza legittimazione penale Corte di Cassazione reato non previsto annullamento senza rinvio revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, lett. b) della I. 9 agosto 2024, n. 114
disposta dall'art. 1, lett.
art. 323 cod. pen.
Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen.
art. 110 cod. pen.
art. 129 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
art. 323 cod. pen
Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Petroni Angelo Maria, nato a Montefalco il 26/07/1956 avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. Giorgio Beni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato Angelo Maria Petroni avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Angelo Maria Petroni che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli artt. 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in presenza della evidente prova dell'assenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto non costituisce reato. A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del primo e secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell'imputato è rappresentata dalla deposizione del prof. Avv.

Maurizio Mensi, direttore del Servizio Giuridico dell'AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegato all'appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipendente RAI, membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell'incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azienda di appartenenza. Detta testimonianza unitamente all'esame dibattimentale dell'imputato Angelo Maria Petroni e lo specifico affidamento che quest'ultimo aveva proposto nel parere del prof. Mansi, avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell'imputato.

3. Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, della sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, lett.

b) della I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all'imputato non costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come rea