Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds already addressed by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and had already been fully addressed by the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to respond to specific defenses regarding witness credibility, yet the appellate decision had already refuted claims of specific interest or malice by cross-referencing corroborating testimony. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds already proposed in the appellate instance, to which the appellate judgment has responded without logical or legal flaws.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aquinato Giovanni, nato a Gela il 23/08/1946 avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Aquinato avverso la sentenza emessa il 12 giugno 2023 dal Tribunale di Gela, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 388 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità avendo la Corte f omesso di dare risposta alle deduzioni difensive in ordine alla credibilità dei testi Carmelo Fabio Aquinato e Massimo Aquinatoflimitandosi ad escludere l'esistenza di interessi specifici o motivi di astio nei confronti del ricorrente, tenuto anche conto che proprio i predetti erano i debitori esecutati sottoposti alla procedura di esecuzione mobiliare, non potendo il richiamo alle dichiarazioni del teste Angelo D'Amico sanare il vizio che si denuncia.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha formulato con requisitoria scritta le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per inaccessibili ragioni in fatto già proposte in appello, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, escludendo qualsiasi interesse specifico o motivo di astio da parte dei testi nei confronti del padre, attuale ricorrente, confermando la attendibilità delle loro deposizioni in quanto riscontrate da quelle di terzi (D'Amico) e dal complessivo molteplice dato testimoniale (v. pg. 3 della sentenza), in presenza di una inverosimile versione fornita dall'imputato e da sua moglie, così dovendosi ritenere accertato - secondo il doppio conforme giudizio di merito - che l'imputato, consapevole delle procedure esecutive in corso, nella veste di proprietario e unico possessore delle chiavi di ingresso del capannone, aveva deliberatamente deciso di sostituire la serratura e, con evidenza, di sottrarre il bene - non facilmente asportabile - sottoposto a vincolo giudiziario, al fine di impedire la vendita all'incanto fissata per il 13.02.2018.2.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend